Nell’ attesa dell’ aliquota erariale
dell’ imposta fondiaria ”
« La nuova aliquota erariale dell’ imposta fondiaria sarà
determinata in relazione alla presente entrata erariale, senza
andare oltre di essa ». Così il Ministro delle finanze nel suo
discorso in Milano (30° marzo 1924). L’aliquota — è da ram-
mentare — sarà unica per tutto il regno e sarà proporzionale
e non progressiva.
Considerata questa dichiarazione dell’on. De Stefani,
può sembrare indifferente per i contribuenti la misura in cui
verrà precisata l’ aliquota. I contribuenti sanno di dovere in
massa pagare lire 150 milioni all’ anno, che costituiscono l’en-
trata erariale del 1922 e forse del 1923. Quello che importa
è questo contingente. L’altezza maggiore o minore dell’ ali-
quota non dipenderà che dalla cifra nella quale sarà fissato
l’ estimo di tutto il paese, dal rapporto, cioè, in cui saranno
i 150 milioni con la cifra medesima. Se, ad esempio e in via
di ipotesi, l’ estimo risulterà, in base all’ aggiornamento stabi-
lito dal regio decreto 7 gennaio 1923, di 1400 milioni in lire
oro e se esso, moltiplicato per un coefficiente di svaluta-
zione monetaria di 2,50, sarà elevato a 3.500 milioni in lire-
carta, l’aliquota occorrente per ricavare i 150 milioni non sarà
che di L. 4,285 per 100. E sarebbe un’ aliquota tre, quattro e
quasi cinque volte, a seconda dei casi, più bassa di quelle che
resteranno in vigore fino alla fine del corrente anno (1924).
Ciò che si osserva per la massa totale e indistinta dei
(1) Dal Giornale di Agricoltura della Domenica dell’ 8 giugno 1924.