i NELL’ATTESA DELL’ALIQUOTA ERARIALE contribuenti non può, tuttavia, ripetersi per i componenti la massa stessa, considerati in relazione alle classi di reddito (alludo alle classi in base a cui si determina l’attuale pro- gressività) alle quali vengono ascritti, alle singole colture, ai diversi territori. A causa, infatti, della sostituzione del criterio propor- zionale al progressivo si dovranno avvantaggiare i proprietari dei terreni superiori e resteranno maggiormente colpiti quelli delle classi più basse. E così, parimenti, a causa della revi- sione delle tariffe e dei valori base, avverrà uno spostamento o rimaneggiamento nei singoli aggravi fiscali, nel senso che certe colture e certi terreni risulteranno relativamente più col- piti o meno colpiti di quanto non avvenga oggi. La revisione, invero, avrà portato per lo più non ad accrescimenti (o di- minuzioni) proporzionali per tutte le singole tariffe, ecc., ma ad accrescimenti (o diminuzioni) vari di misura a seconda dei rendimenti netti rilevati caso per caso. Dovrà derivare da tutto questo la conseguenza, molto ovvia, che fra i comuni, le provincie e le regioni i 150 mi- lioni finiranno col ripartirsi in quote più o meno diverse da quelle che si hanno al presente. La cosa è stata intuita dagli interessati sin dal principio della revisione. Anche a questo sì deve attribuire, io penso, la lotta accanita con cui gli in- teressati stessi, sia come singoli sia nei loro raggruppamenti territoriali, hanno cercato di opporsi a quelle elevazioni nelle tariffe o nei valori base che ritenevano foriere di maggiore aggravio fiscale. Queste osservazioni o previsioni non mancano d’impor- tanza. Ma un altro è il punto che mi ha mosso a scrivere e sul quale desidero di richiamare molto più l’ attenzione degli agricoltori. È ormai ben noto che a fine di determinare « la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unità di superfice al 1° gennaio 1914 » (art. 1 del regio decreto 7 gennaio 1923 citato) le Norme per l’ap- plicazione del provvedimento (27 aprile 1923) stabiliscono, fra l’altro, la regola seguente: che i prezzi non solo dei prodotti ma anche delle materie prime e della mano d’ opera si deb- bono calcolare sulla media del decennio 1903-13 e, se gli ul- timi tre anni manifestarono una decisa tendenza, in base alla media di questi tre soli ultimi anni. 246