22 CAPITOLO XIII La Navigazione e lo Stato. In tutti i tempi e in tutti i paesi lo Stato ha sentito il bisogno d’intervenire direttamente a controllare, inco raggiare e proteggere la navigazione, sia a tutela dei cittadini, sia a difesa di alti interessi politici. L’intervento dello Stato a tutela dei cittadini ebbe ed ha ancora per iscopo principale di garantire, per quanto è possibile, la loro vita e i loro averi contro i pericoli del mare, con prescrizioni relative all’ammissione del personale navigante, con misure di sicurezza lungo le coste, con visite accurate fatte ai bastimenti per ac certarsi della loro perfetta navigabilità e con altri ordi namenti simili, di cui ci offrono esempi le antiche leggi romane (1) e gli statuti marittimi di Venezia (2), di Ge nova (3) e di Pisa (4). A Pisa, che è la culla del consolato (1) Digest., De rei vindicatione, legge 16, § 1, e legge 36, § 1 ; Cod. De Naufragiis, legge 3. — Cod. Teodosiano, Libro XIII, tit. Ili, const. XIV. (2) Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum volameli. Ve- netiis, 1729, pag. 259. (3) Statuti marittimi di Genova del 1290, cap. 15, e Statuti ma rittimi del 1441, cap. 5 e seg. (4) Consiliari-i Usus del 1160, e Breve Curine Maris del 1297, cap. 34.