24 transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nclF interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione; 2. imporre una soprattassa sui generi colpiti dal dazio di con- sumo a pro’ dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali; 3. istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, in conformita dell’ art. 13 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipen- denze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusiva- mente destinati alla custodia degli edifici rurali o del gregge. I regolamenti per l’applicazione delle tasse di famiglia o di fuocatico e sul hestiame sono deliberati per ciascuna Provincia dalla Griunta provinciale amministrativa ed approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato a sensi della legge 26 luglio 1868, N. 4513; 4. esercitare direttamente o dare in appalto F esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purche tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; 5. imporre una tassa per F occupazione di spazi ed aree pub bliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed all’ importanza della posizione; 6. fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati a termini degli articoli 303, 304 e 305. I Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la. fabbricazione di nuove case, possono essere autorizzati dal Governo del Re ad imporre una tassa sulle aree fabbricabili, ai sensi delF art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e delF art. 44 della legge 11 luglio 1907, n. 502. Art. 252: Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali alle imposte dirette, ai termini degli articoli 303, 304 e 305, e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite. Auf Grund der vorstehenden Bestimmungen sind Spezialgesetze erlassen worden.