40 al momento della votazione, quäle maggioranza dovrä inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia. Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all’ albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il quäl termine il bilancio deve essere depositato in, segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia. L’autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato e data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Provincie con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell’ interne, previo parere del Consiglio di Stato. Ogni contribuente puö reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza il limite di cui all’ art. 303, all’ autoritä che deve impartire l’antorizzazione. Il reclamo deve essere proposto nei quindioi giorni successivi all’ ultimo della pubblicazione nell’ albo pretorio per le deliberazioni comunali, a quello dell’ inser- zione nel foglio periodico per quelle provinciali. L’autoritä competente ad autorizzare l’eocedenza della sovrimposta esamina la regolaritä degli stanziamenti dell’intero bilancio e se le spese obbligatorie siena iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, puö apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l’andamento dei servizi obbligatorii. I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed ü decreto Reale sono, a eura dell' amministrazione interessata, pubblicati per copia all’ albo pretorio per otto giorni, il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia. Qualunque contribuente, ancorche non abbia preventivaraente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, puö produrre ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato contro ü provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale. Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento iunanzi alla Y sezione del Consiglio di Stato sone ridotti alla metä. II termine per ricorrere decorre rispettivamente dall’ ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell’ albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione nel decreto Reale nel foglio periodico degli annunzi legali della Provincia. La sezione pronuneia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti pre- sentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato. e ) Art. 305: Tutte le Provincie e tutti i Comuni banne facoltä di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, dell’imposta erariale sui terreni e fabbricati, B abrogato l’articolo 1° della legge 25 marzo 1888, n. 5308. ’) Art. 307 (in der Fassung durch das Ges. v. 6. Juli 1912, Nr. 767): Le Provincie e i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od isorivere nei loro bilanci spese facoltative con lo^ stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessitä per l’igiene, l’istruzione, la beneficenza, l’agricoltura.