44 Provinzialgesetzes. Hiernach gilt folgendes: Die gesetzliche Grenze der Grund- und Gebäudesteuerzuschläge beträgt für die Gemeinden wie für die Provinzen (zufolge des Gesetzes v. 1912) 60 % (statt, wie bisher, 50 °/ 0 ) der staatlichen Prinzipalsteuer J ), wie solche aus den Haupt- und Brgänzungssteuerrollen sich ergibt (Art. 303 Abs. 2; Aus nahme in Art. 332 Abs. 1).' Zur Überschreitung dieser Grenze be darf es für die Provinzen der Ermächtigung durch ein königliches Dekret und für die Gemeinden seitens des Provinzialausschusses (Art. 304 Abs. 3). Materiell ist die Zulässigkeit der Überschreitung obiger Grenze für die Gemeinden durch die Anwendung folgender Steuern bedingt: der Gewerbesteuer (tassa di eserc. e riv.), der Wagen- und 0 Für Rom jedoch ist die gesetzliche Grenze für die Grund- und Gebäude steuerzuschläge 65,76% (Art. 39 des Ges. v. 19. Juli 1907, Nr. 502). c ) Art. 39 des Ges. v. 19. Juli 1907, Nr. 502: B riconosciuta al comune di Roma la facoltä di applicare come limite legale dei centesimi addizionali di sovrimposte ai terreni e fabbricati la misura di lire 0,6576, anziche quella di centesimi 50, portata dalF articolo 1 della legge 23 luglio 1894, n. 340. *) Art. 1 Abs. 4/6 des Ges. v. 15. Juli 1906, Nr. 383: Le Provincie e i Comuni che abbiano giä raggiunto il limite legale dei cin- qnanta centesimi dell’ imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni obre la media risultante dagli Ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gii anni in cui non abbiano eoceduto dal limite legale. Eguale divieto e fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni obre i cinquanta centesimi dell’ imposta erariale per le Provincie e i Comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale. Ogni disposizione contraria e annullata, g) Art. 82 Abs. 2 des Ges. v. 25. Juni 1906, Nr. 255: Le sovrimposte provinciale e comunale oontinueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell’ imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di lä della somma iscritta sui bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione della presente legge. h) Art. 1 des Ges. v. 9. Juli 1908, Nr. 442: Il Governo dei Re, nel ooncedere alle provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, l’autorizzazione all’ eccedenza della sovrimposta, nei casi e modi previsti dall’ art. 303 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269, poträ consentire alle provincie stesse di sorpassare i limiti stabiliti dagli articoli 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sino a centesimi 10 per ogni lira d’imposta principale era riale sui terreni e fabbricati, quante vobe la maggiore sovrimposta occorra per far fronte a spese strettamente obbligatorie per legge o per contratti approvati anterior mente alla promulgazione delle leggi suddette.