162 die letzte Zahlungsfrist am 30. Juni 1915 abläuft bis zu den Zahlungen, welche am Ende des der Veröffent lichung des Friedens folgenden Vierteljahres vorge nommen werden, eingestellt. Es werden die Zeugnisse über die Verlängerung, welche nach Ablauf der gesetzlichen Frist von Personen verlangt werden, welche den Nachweis erbringen, daß sie sich in der von den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Lage befinden, ausgestellt werden, wenn, die genannte Frist im Augenblicke der Kriegserklärung noch nicht ab gelaufen war. Art. 5. Es werden bis nach der Kundmachung des Friedens die Ausstelluirg von Zeugnissen über Patente, die Registrierung von Modellen oder Fabriks zeichnungen, die Umschreibung von Marken oder Fa brikszeichen und die Registrierung der Übertragung von Patenten und Marken zugunsten von Bürgern, ein gestellt werden, welche jenen Staaten angehören, welche sich mit Italien im Kriegszustände befinden. Art. 6. Das vorliegende Dekret tritt mit seinem Datum in Kraft. Rom. 20- Juni 1915. (II Sole vom 8. Juli 1914.) 5. Geerechtliche Maßnahmen. a) Anwendung der Londoner Deklaration. Decreto luogotenenziale n. 840 relativo ai prin- cipi di diritto marittimo in tempo di guerra adottati dallMtalia nel presente conflitto inter- nazionale («Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno 1915, n. 150). Visto il Codice per la marina mercantile del Kegno d’Italia (Parte I, titolo IV); Vista la dichiarazione relatiya al diritto della guerra marittima firmata a Londra il 26 febbraio 1909, che non d stata ancora ratificata dal Kegno d’Italia; Visto il presente stato di guerra; In virtü del poteri straordinari conferiti al Go- verno del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro della marina, di Con certo con quello degli affari esteri, delle colonie, e della grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e deeretiamo: Art. 1. Durante l’attuale stato di guerra saranno adottate e messe in vigore dal Governo del Ke le disposizioni della dichiarazione firmata a Londra il 26 febbraio 1909, ad eccezione degli articoli 22, 24 e 28, e salvo le modificazioni contenute negli articoli se- guenti. |L Una nave neutrale, che secondo le carte di bordo abbia una destinazione neutrale, e, che nonostante la destinazione dichiarata dalle carte di bordo, diriga ad un porto nemico, sarä soggetta a cattura e confisca, se sarä incontrata prima della fine del viaggio di ri- torno. Art. 3. La destinazione iudicata nell'art. 33 della dichiarazione di Londra sarä presunta come reale (oltre le presunzioni previste nell’art. 34) se le merci sono consegnate ad un agente di uno Stato nemico, ovvero per conto di un agente di Stato nemico. Art. 4. Nonostante le disposizioni dell’art. 35 della dichiarazione di Londra, il contrabbando condi- zionale sarä soggetto a cattura a bordo di una nave diretta a un porto neutrale, se i recapiti di bordo non mostrano chi b il consegnatario delle merci, ovvero se essi mostrano che il consegnatario delle merci risiede in territorio appartenente al nemico o da lni occu- pato. Art. 5. Nei casi indicati dal precedente art. 4 resta a carico dei proprietari della merce di provare che la destinazione di questa era innocente. Art. 6. Quando risulti al Governo del Ke che un Governo nemico rifornisce le sue forze armate per mezzo o attraverso un paese neutrale, i ministri degli affari esteri e della marina potranno disporre, con loro provvedimento preso di concerto, che non sia appli- cato l’art. 35 della dichiarazione di Londra rispetto alle navi direkte ad un porto di tale paese. Tale disposizione sarä pubblicata nella Gaz zetta Ufficiale e avrä vigore finchb non sarä abrogata con altro analoge provvedimento. Per tutto il tempo in cui tale disposizione avrä vigore, una nave che trasporti contrabbando di guerra, condizionale ad un porto di quel paese sarä succet- tibile di cattura. Dato a Roma, addi 3 giugno 1915. b) Behandlung feindlicher Handelsschiffe. / ‘ . La posizione dei piroscafi austriad e tedeschi /che si trovano nei porti italiani. / Roma, 23 maggio. Il Regio Decreto pubblicato dalla Gazetta Ufficiale con cui si stabilisce che viene sospesa l’applicazione degli articoli 211 e 243 del Codice della Marina Mer cantile b cosi formulato: Visto il Codice per la Marina mercantile del Regno d’Italia; visto che le Potenze belligeranti nell’attuale conflitto internazionale esercitano il diritto di preda ed hanno ritenuto nei propri porti le navi mercantili nemiche che vi si trovavano all’ inizio delle ostilitä sentito il Consiglio dei ministri e sulla proposta del ministo della Marina di concerto con quello di Grazia e Giustizia e Culti, si decreta: Articolo unico. — Nel caso di partecipazione doll’ Italia all’attuale conflitto internazionale non saranno applicati gl! articoli 211 e 245 del Codice per la ma rina mercantile. Ora, per comprendere bene l’importanza di queste decreto, converrä riferire il testo dei due articoli di cui sopra, che b il seguente : Art. 211. — La cattura e la preda di navi mer cantili di nazioni nemiche per parke delle navi da