163 guerra dello Stato saranno abolite in via di recipro- cita verso quelle potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale. II trattamento di reciproeitä dovrä risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche o da dichiarazione fatt.a dal nemico prima dell’inizio delle ostilitä. Art. 243. — Le navi mercantili di nazioni nemiche che si trovassero nei porti litorali dello Stato al mo- mento della dichiarazione di guerra saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per le speciali. circostanze, non credä di prescrivere un limite per la partenza. A questo fine le navi sudesto saranno alla loro partenza munito di un salvacondotto per reearsi in patria. Cionondimeno, in via di rappre- saglia, poträ farsi luogo all’embargo o sequestro di tali navi quando il nemico avesse cominciato le sue ostilitä catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti ed operando estorisioni nelle province dello Stato. E’ da notare che la reciproeitä di cui si parla nell’articolo 211 fu stabilita per la guerra dell 66 fra Italia, Austria e Prussia, con decreti rispettivi del 20 giugno, 13 maggio e 19 maggio. Qualche giern als prima ancora che il decreto fosse pubblicato, aveva fatto voti appunto perchfe il Governo pensasse ad abolire precisamente i due articoli sudetti. Ma stamane qualche giornale deve aver dato un’interpretazione un po’ troppo larga al decreto soprariferito poiche questa sera nna nota ufliciosa dies che non e da pensare che il Governo italiano miri a disimpegnarsi dall’osservanza delle norme del diritto internazionale, e soggiunge: „Tale interprfitazione fe inesatta. Il Governo ital iano intende invece, finchb gli sarä possibile, osservare tali norme, e piü particolarmente la Convenzione dell Aja, che regolano la materia. E la disapplicazione dei detti articoli ha soltanto lo scopo di rimuovere le difticoltä che sarebbero provenute da un regolamento di diritto pubblico interne verso rapporti che invece sono di diritto intern azionale." In conclusione gli articoli 211 e 243 del Codice per la marina mercantile obbligavano lltalia a ris- pettare assolutamente la marina mercantile della na- zione nemica, se questa, da parte sua, si fosse pre- ventivamente impegnata a fare altrettanto. Ora, dope lesperienza di questi dieci mesi di guerra, ai quäl! ITalia ha assistito, il nostro Paese ha avuto ragione di avere dei dubbi, c pereio ha preferito di decretarsi ampia libertä, abolendo, come ha fatttt, i due sudetti articoli. Il Giornale dTtalia, commontando il decreto, dice che, abrogati i due articoli, „le nave mercantili di nazioni nemiche che si trovano nei nostri porti saranno sequestrate.“ Nei porti di Genova, Livorno, Messina, ecc., si trovano, come b noto, sin dal tempo dell inizio della guerra, numerosi piroscafi tedeschi e austriaci. Questa flotta mercantile rappresenta un valore che si fa ascen- dere a molte diecine di milioni. Piroscafi italiani di notevole entitä non si trovano nei porti austriaci, e tanto meno in quell! tedeschi. S. Decreto luogotenenziale n. 814 riguardante il trattamento da usarsi alle navi nemiche pre sent! nelle acque territorial! del Regno alio scoppio delle ostilitä. (Gazzetta üfficiale del 12 giugno n. 148.) 0 m i s s i s. Visto il E. decreto 15 maggio 1915, n. 659, che sospende Papplicazione degii articoli 211 e 243 del Codice per la marina mercantile nei caso di pavteci- pazione dellTtalia all’attuale conflitto internazionale; Vista la VI e la XI Convenzione firmata all’Aja il 18 ottobre 1907, che ITtalia dichiara di osservare in quanto lo consentano le leggi vigenti nei Eegno e lo altre disposizioni emanate dal [Governo del Ee sullo stesso argomento; Visto il presente stato die guerra; In virtü dei poteri straordinari conferiti al Go verno del Ee con la legge 22 maggio 1915, n. 671; Sentito il Consiglo dei ministri; Sulla proposta del ministro della marina, di Con certo con quell! degii affari esteri, delle colonie e delle flnanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Tutte le navi mercantili nemiche presenti nei porti e nelle acque territorial! del Regno e delle colonie allo scoppio delle ostilitä, saranno poste sotto sequestro dalle locali autoritä marittime. Art, 2. Speciali Commission! tecniche assistito dalle autoritä marittime procederanno alla visita delle navi mercantili nemiche cosi sequestrate, allo scopo di accertare quali fra esse presentino particolari di co- struzione, strutture, sistemazioni e adattamenti interni, tali da far giudicare, che siano destinate ad essere eventualmente trasformate in navi da guerra. Art. 3. Le navi riconosciute come destinate alla trasformazione in navi da guerra, saranno catturate e deferite alla Commissione delle prede per il giudizio sulla loro Sorte definitiva. Art. 4. Per le navi non riconosciute come desti nate alla trasformazione in navi da guerra, sarä man- tenuto il provvedimeuto di sequestro. Esse potranno essere requisite dal Ministero della marina, per tutta la durata della presente guerra, Se cunde norme che saranno stabilite con altro nostro decreto. Art. 5. Le merci nemiche trovate a bordo di tutte le navi mercantili di cui al precedente art. 1 saranno sequestrate e restituite dopo- la guerra senza indennitä, ovvero saranno requisite con ludenuitä. Le merci deperibili potranno essere vendute con la osservanza di speciali norme che saranno emanate del ministro della marina. Art. 6. Le merci neutral! trovate a bordo di tutte le navi mercantili di cui al precedente art. 1 saranno rilasciate, salvo il provvedimeuto di requisizione con il*