166 solo inclusivamente, l’anilina, la metilanilina, il pre- cloiato d’ammonio, il perclorato di sodio, il clorato di sodio, il clorato di bario, il nitrato d’ammonio, la ciana- mide, il clorato di potassio, il nitrato di calcio, il mercurio. 6. I prodotti resinosi, la , canfora e la trementina (olio ed essenca). 6. Affusti da cannoni, cassoni, avantreni, fnrgoni, fucine da catnpo e lore singole parti caratteristiche. 7. Telemetri e loro singole parti catatteristiche. 8. Ogni specie di oggetti di vestiario e di equi- paggiamento, di carattere prettamente militare. 9. Animali da sella, da tiro, da soma, utilizzabili per la guerra. 10. Ogni specie di finiraenti di carattere pretta- mente militare. 11. Grli articoli di eqnipaggiamento da campo e loro singole caratteristiche. 12. Piastre per corazzatura. 13. Legbe di ferro, compreso il ferrotungsteno, il ferro-molibdeno, il ferro-manganese, il ferro-vanadio e il ferro-cromo. 14. I seguenti metalli : il tungstefto, il molibdeno, il vanadio, il nickel, il selenin, il cobalto, i pani di ferro ematite, il manganese. 15. I seguenti minerali: la Wolframite, la scheelite, la molibdenite, il minerale del manganese, del nickel, del cromo, del ferro ematite, dello zinco del piombo, la banxite. 16. Alluminio, allumina e sali d’alluminio. 17. Antämonio, insieme con i solfuri e ossidi di antimonio. 18. Rame greggio, parzialmente lavorato, e i fili di rame. 19. Piombo in pani, in fogli e in tnbi. 20. Pilo di ferro dentato e strumenti per metterlo in opera e tagliarlo. 21. Navi da gnerra, comprese le imbarcazioni e loro singole parti componenti, di natura tale da poter essere usate soltanto su navi da guerra. 22. Apparecchi acustici di segnalazione Sette rn arina. 23. Aeroplani, dirigibili, palloni, aerostati di ogni genere e loro parti componenti, non ebb gli accessori e articoli che si riconoscono come destinate ad essere usati per la navigazione area e l'aviazione. 24. Automobil! e motoearri d’ogni genere, e loro parti componenti. 25. Pneumatici e copertoni per automobil! e velo- cipedi, insiemi con gli articoli o material! special- mento adatti per essere nsati nella loro fabbricazione o riparazione. 26. Gomma (inclusa la gomma greggia, usata e ricuperata), e gli oggetti interamente composti di gomma. 27. Piriti di ferro. 28. Olii minerali ed essenze per motori (olii mi nerali greggi e distillati, petroli, benzina, nafta, essenze in generale utilizzabili per motori). 29. Strumenti e apparecchi esclusivamente desti- nati alla fabbricazzione di munizioni da guerra, per la fabbricazzione, riparazione di armi o materiale da guerra, terrestre o navale. 30. Lana greggia, laue pettinate o cardate cas- cami di lana. 31. Stagno, cloruro di stagno, e minerali di stagno. 32. Olio di ricino. 33. Cera di parafflna. 34. Rame iodico. 35. Lubrificanti. 36. Pelli d’ogni genere, greggie o conciate, pelli di vacca, pelli di bue, di bufali, di vitelli, di cavalli, di porci, di montoni, di capre, di daini; cuoio adatto per selleria, per finimenti, per calzature e per vestiario militare. 37. Ammoniaca e suoi sali, semplici e composti; ammoniaca liquida; urea; anilina e suoi composti. Art. 2. Sono considerati articoli di contrabbando condizionali i seguenti oggetti e materiali; 1. Viveri. 2. Forragi e materie proprie aH’alimentaziono degli animali. 3. Vestiario, tessuti per vestiario, stivali scarpe adatte per usi militari. 4. Oro o argento coniati o in verghe; carta monetata. 5. Veicoli d’ogni genere, tranne gli automobil! e motoearri, che possono servire per usi di guerra, come an, he le loro parti componenti 6. Navi, battelli ed imbarcazioni di ogni genere, bacini gallegianti, parti di bacini e singole parti com ponenti. 7. Materiale ferroviario, fisso e rotabile; materiale telegrafico, radiotelegraflco o telefoniern 8. Combustibili, tranne gli oli minerali. 9 Polveri ed esplosivi non preparati specialmente per usi di guerra. 10. Ferri da cavallo e materiali di mascalcia. 11. Finimenti e oggetti di selleria. 12. Binoccoli da campo, telescopi, cronometri. ed ogni sorta di strumenti nautici. 13. Le materie d’ogni specie utili per la concia, compresi i tannini e gli altri estratti adatti alla concia. Art. 3. Il presente decreto avrä elfetto da oggi. Dato Roma, addi 3 giugno 1915. d) Blockade. 1. Block adeerklärung: Im Hinblick auf den Kriegszustand zwischen Ita lien und Österreich-Ungarn und mit Rücksicht darauf, daß einige Häfen an der albanischen Küste den öster reichisch-ungarischen Marinebehörden zur heimlichen Ver sorgung ihrer kleinen Kriegsschiffe dienen, erklärt die italienische Regierung: Vom 26. Mai 1915 ab werden seitens der ita lienischen Seestreitkräfte in effektiver Blockade gehalten: