168 o a riposo, oppure da un presidente di sezione di Corte di cassazione in attivita di servizio. Essa b composta di membri ordinär! a di membri supplenti. Sono membri ordinari: a) un ufficiale ammiraglio; b) un membro del Contenzioao diplomatico; c) un consigliere di Stato; d) il direttore generale della marina mercantile; e) l’ispettore delle capitanerie di porto; f) un magistrato del personale giudicante di gradi non inferiore a consigliere di Corte d’appello. In ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed f) b scelto un membro supplente. Art. 3. Un commissario del Governo promuove l’istanza a nome del Governo e dä le sue conclusioni. Funziona da commissario del Governo un magi strato del Pubblieo Ministero di grado non inferiore al procuratore del Re. In caso di assenza o di Impedi mente ne assunrnrä temporaneamonte le funzioni un altro magistrato del Pubblieo Ministero. II commissario del Governo e il commissario supplente, ove questi lo sostituisca all’ udienza, non banne voto deliberativo e non possono assistero alla votazione. Art. 4. La Commissione delle prede b assistita da un segretario senza voto, scelto tra i funzionari delP Amministrazione centrale della marina, di grado non inferiore a quelle di capo sezione. 11 segretario b coadiuvato da un vice-segretario che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento. Il vice-segretario b scelto tra i funzionari del Mini stero della marina, del Ministern degli affari esteri, e del Ministero di grazia, giustizia e dei culti di grado non inferiore a quelle di primo segretario. Art. 5. Il preäidente, i membri ordinari e supplenti della Commissione delle prede, il commissario del Governo, il commissario supplente, e il segretario sono nominati con Nostro decreto, sulla proposta dei ministri della-marina, degli affari esteri, e di grazia giustizia e dei culti. Il vice-segretario b nominato con decreto degli stessi ministri. Art. 6. La Commissione delle prede cbmpila nelle sue prime adunanze, un regulamento interne per l’adempimento del proprio ufficio. Tale regolamento b pubblicato nella Gazetta, ufficiale. Art. 7. Le deliberazioni della Commissione sono valide quando vi intervengono almeno cinque membri compreso il presi deute, o chi ne fa le veci. In caso di paritä di voti, quelle del presidente o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza. Art. 8. Le parti hanno facoltä di presentare me- morie scritte, dirette al presidente della Commissione. Art. 9. Gli agenti di potenze estere, accreditati presse il Governo del Re, possono indirizzare al com missario del Governo presse la Commissione delle prede quelle osservazioni che giudichtno opportune nelT Interesse dei loro nazionali. Art. 10. Le sentenze della Commissione delle prede sono motivate. Esse non sono soggette all’appello, opposizione o revocazione, salvo i ricorso alla suprema Corte di cassazione nei termini e con le norme sta- bilite dair art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2 »). Art. 11. Le decisioni della Commissione delle prede sono comunicate ai ministri degli affari esteri e della marina,, entro otto giorni da quelle in quelle in cui furono pronunciate. Art. 12. Le spese di segreteria ed altre acees- sorie per il funzionamento ed il servizio della Com missione delle prede sono poste a carico dei fondi straordinari messi a disposizione del Ministero della marina in conseguenza degli avvenimenti interna- zionali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a ehiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 30 maggio 1915. (Gazetta Ussiziale vom 11. Juni 1915.) 41 bers e-tz-n n g. Dekret der S t a tt h a l t e rs ch a f t Nr. 807 betreffend Errichtung einer Prisenkommifsion („Gazetta Ufficiale" vom 11. Juni 1915 Nr. 147). Art. 1. Die Prisenkommifsion, welche im Artikel 225 des Handelsmarine-Gesetzbuches vorgesehen ist, hat ihren Sitz in Rom und amtiert auch für die Ko lonien. Art. 2. An der Spitze der Prisenkommifsion steht ein erster Vorsitzender eines Oberlandesgerichtes im Dienste oder im Ruhestarwe oder ein aktiver Sektions präsident des Kassationsgerichtes. Sie besteht aus ordentlichen und Ersatzmitglieüecn. Ordentliche Mitglieder sind: a) ein Admiral, b) ein Mitglied des diplomatischen Streitgerichts hofes, c) ein Staatsrat, d) der Generaldirektor der Handelsmarine, e) der Inspektor der Hafenkapitanate, f) ein Gerichtsmagistrat von keinem niedrigeren Grade als Oberlandesgerichtsrat. Für jede der Kategorien a, b, c, d und f wird ein Ersatzmitglied gewählt. Art. 3. Ein Regierungskommissär betreibt die Sache namens der Regierung und stellt seine Anträge. Als Regierungskommissär amtiert ein Funktionär der Staatsanwaltschaft von nicht geringerem Range als königl. Anwalt. Im Falle seiner Abwesenheit oder Ver hinderung wird seine Funktion vorübergehend ein anderer Magistrat der Staatsanwaltschaft über nehmen.