E CONTRATTO DI LAVORO AGRICOLO IN ITALIA i e il tempo utile per darla: alcuni Comizi ritengono .che la disdetta debba essere data secondo stabiliva il Codice austriaco, l11 maggio, cioè sei mesi prima della scadenza del contratto, a fine di impedire le devastazioni dei coloni, altri, conside- rando le rotazioni agrarie, preferiscono sia data nel novembre per la fine di febbraio. Fu bene osservato che, per l’articolo 1654 del nostro Codice civile, la disdetta, nella colonia par- ziaria, deve essere presentata in marzo per l’11 novembre ove non soccorrono speciali convenzioni o gli usi locali (art. 1664). D’ onde la necessità di raccogliere, in questo tema, come in tanti altri consimili, gli usi locali, il che tante volte si è proposto di fare, ma non si è mai fatto. È significante che parecchi Comizi sin da allora ricono- scano come sia opportuno stabilire il compenso pei migliora- menti fatti dal colono e allungare la durata degli affitti. Uno o due Comizi vorrebbero si vietasse all’ affittuario di assoggettarsi ai casi fortuiti, previsti e imprevisti (articoli 1617 e 1618 Codice civile). Un altro Comizio propone che sia proibito l’affitto in generi e si debba pagare sempre in de- naro. Alcuni altri esprimono il desiderio che per certe contro- versie si ricorra agli arbitrati. Notevoli, specialmente per la genesi del disegno di legge della nostra inchiesta, le proposte relative alla procedura: che il contratto colonico sia sempre fatto per iscritto e sia valido anche senza registrazione purchè esteso e firmato innanzi alle autorità comunali, ai giudici conciliatori o ai pretori, — che la tassa di registro e di bollo vada per legge divisa a metà, — che la procedura per le disdette sia più sollecita e meno dispendiosa, come nel Codice austriaco (Codice, questo, che, anche per forza di consuetudine, è così spesso invocato nella Lombardia e nel Veneto), — che, analogamente, i se- questri conservativi, devoluti ai fondi in garanzia dei crediti e delle scorte per gli articoli 1626 e 1651 del Codice civile, siano più sommari e meno costosi. Le proposte dei Comizi, per quanto s’attiene alla mez- zadria, colonia e soccida, « si riferiscono piuttosto a modifi- cazioni di usi e consuetudini locali che a mutamenti legisla- tivi.» Tale giusta osservazione, che allora fu fatta (1), noi vogliamo qui espressamente additare, poichè significante in (1) 7 contratti agrari ecc.; pag. XIX. L’osservazione è del comm. Nicola Mira- raglia, allora direttore generale dell’ agricoltura. A