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qual riguardo è stata perfino suggerita l’idea di studiare il tipo del borgomastro
tedesco. Ma, ripetesi, non è obbietto di questo studio l’arrecare un contributo generale
alla questione delle Calabrie ; ma soltanto di vedere come i lavori pubblici si sono
svolti in relazione alla legislazione speciale.
La legislazione speciale per la Calabria non di tutti i punti che si sono accennati
ha tenuto eguale conto (di alcuno, come l’emigrazione, non si sentiva allora il grande
valore); ma in sostanza però non è riescita unilaterale e si è ispirata ad una larga
visione dei problemi regionali.
Fu determinata dal terremoto del 1905 che fece scoprire quelle terre all’attenzione
italiana, e mostrò non doversi soltanto riparare le case dirute, ma provvedere ai
bisogni secolari di una regione, che nel trascurato Mezzogiorno era stata la più trascurata.
 Un anno prima erasi, in seguito alle magnitiche campagne degli on. Fortunato
e Ciccotti, ed all’iniziativa dell’on. Zanardelli, emanata la legge speciale per la Basilicata,
 che susseguiva a sua volta alle più incomplete norme dettate fino dal 1897 per
la Sardegna. Per la immediata successione nel tempo e per la vicinanza e continuità
geografica fra Calabria e Basilicata, era inevitabile che la legislazione calabrese del
1907 si modellasse su quella lucana, completandola non solo con le provvidenze per il
‘erremoto — che escono da questo studio — ma con qualche altra disposizione tratta
4alla natura speciale della terra calabrese. Strettissima è in ogni modo l’aîfinità delle
due legislazioni, che vennero insieme ritoccate ed inquadrate nella successiva legge
del 1908.
Meglio che leggi speciali, come si fa comunemente, converrebbe chiamare queste
per Sardegna e Basilicata e Calabria leggi regionali; e tale, in senso più vasto, è anco
la legge così detta del Mezzogiorno, del 1906. Ciò che sarebbe stato impossibile nei
primi decennî di unità italica, in cui parve doversi combattere ogni spettro di regionalismo
 (e fu questo lo scoglio contro il quale si infransero proposte di riforma amministrativa
 ardite e larghe), possibile divenne quando, rassodata e resa indiscutibile l’unità
non solo dello Stato ma degli animi, si fece sentire la voce di alcune terre più bisognose
 di speciale cura da parte dello Stato. Si discusse (e cose acute disse l’on.
Majorana) se lo scopo di particolare e più favorevole ausilio non si sarebbe potuto
pitenere per altra via, senza leggi regionali, con lo stabilire interventi e aiuti statali
alle località tutte che, indipendentemente da una data designazione geografica, avessero
sresentato caratteri (da accertarsi statisticamente o sperimentalmente) e bisogni più intensi
per una pubblica azione. Così si sarebbe potuto, indirettamente, affrontare anche il proplema
 della montagna, che si farà valere, dopo quello del Sud. Ma prevalse, per ovvie
ragioni pratiche e persino di sentimento, la necessità della legge chiaramente rivolta
ad una data regione ; e della soluzione è indiscutibile la legittimità, non solo al lume
delle esigenze storiche e nazionali ma anche del diritto pubblico. Difatti tra gli scrittori
 più recenti vi è tutta una corrente di pensiero favorevolissima non alla &lt; legisla-