XIV

zione astratta ed universale &gt;» ma a quella &lt; speciale e sperimentale &gt;», con deviazione
dalla uniformità nazionale dei provvedimenti legislativi per adattare particolari norme a
particolari bisogni ; e l’esempio delle leggi straniere da tempo ammonisce che più efficaci
 riescono le provvidenze modellate sui bisogni di singole regioni.
Anzi, insieme e più ancora che le leggi regionali, possono servire le leggi che
siano veramente speciali, ossia concrete, per determinate soluzioni già studiate ed apprestate
 dal potere esecutivo, che chiede il necessario assenso parlamentare. Esempi
recentissimi sono dati dalle leggi per le ferrovie calabro-lucane e per i grandi laghi
artificiali della Sila. In materia di lavori pubblici, più che dettar norme e precetti di
diritto, si tratta di autorizzar spese e determinare le vie e forme dell’azione ‘dello
Stato. Le leggi generali, ed anche le regionali, talvolta tracciano criteri e suscitano
speranze che poi non si adempiono; mentre la legge in concreto è più efficace, e più
vicina a diventar azione. Ecco perchè, in massima, e specialmente trattandosi di terre
che sono state cullate da tante promesse, si ritiene che nel completamento della legislazione
 pel Mezzogiorno convenga adottare, a preferenza, il tipo delle leggi speciali e
concrete.
In sostanza — l’esperienza di qualche anno consente. di affermarlo — la ilegislazione
 per la] Calabria non ha bisogno di essere rifatta ab imis ed impostata su
altra base. Nella vicenda degli studi e delle idee, volta a volta dominanti, non bisogna
credere ad una sola ricetta e sentire una sola campana. Anche le idee che si vogliono
presentare sotto aspetto scientifico mutano e non sono neppur esse, come non lo sono
.e leggi, infallibili. Vi fu un tempo che nello studio della malaria se ne fece risalire
la causa alla confusione delle acque dolci degli stagni litoranei con le salse onde del
mare, e, nell’antico regime toscano, vi furono leggi che si modellarono su questo concetto
 ; oggidì la scuola igienica moderna, che ha meglio chiarite (ma non pienamente
accertate) le origini della malsania, dice precisamente il contrario degli scienziati lorenesi l
Il vecchio e sano metodo un po’ eclettico del legislatore del 1906 e 1908 non va
condannato; ed è giusto che quelle leggi non abbiano una nota sola; ma comprendano
varî sforzi combinati fra loro. Nella loro tecnica legislativa si può lamentare a buon
diritto qualche eccessivo empirismo, ed una tessitura un po’ scucita di provvedimenti
raccolti da vari organismi burocratici. 1 provvedimenti andrebbero forse meglio impostati
 nelle questioni generali ‘ed ambientati nel quadro d’ insieme. Si può desiderare
il completamento delle vigenti norme; volere risoluti in ispecie i problemi dell’organizzazione
 tecnico-amministrativa ; proporre aggiunte e variazioni, Ma, infine, non
sarebbe equo definire, come alcuno ha definito, centone incomposto un insieme di
provvidenze ispirato ad un eclettismo sperimentale, che i teorici possono disprezzare,
ma che è ancor ciò che meglio conviene a chi vuol fare. Curare meglio l’ organicità
lella legislazione va bene; ma si eviti sovratutto di essere unilaterali.
La questione vera non è tanto di bontà o meno delle leggi per la Calabria,