— XVIII —

reggiabili, ossia una proporzione di qualcosa più di ‘/, di chilometro di lunghezza stradale
 per chilometro quadrato di superficie. Senza dubbio un notevole passo si era compiuto,
in confronto col 1860, che aveva la proporzione di ‘/,,; ma dallo stesso crescere del
livello di vita, dall’acuirsi degli stimoli di una sana impazienza, che è sprone a progredire,
 nasceva il bisogno di ‘uno sforzo progressivamente accelerato se non per
distruggere — che sarà impossibile — per diminuire almeno, con sufficiente approssimazione
 adeguatrice, lo stridente contrasto che l’Italia una aveva trovato nel 1860 fra
le condizioni stradali dei Jombardi, che con Cattaneo vantavano di aver le migliori
strade del mondo, e quelle assolutameute negative dell’estrema punta della penisola.
Le leggi regionali saviamente provvidero, anzitutto, alla sistemazione ed al consolidamento
 della viabilità già con tanti sacrifici costruita e per incuria di enti locali
lasciata deteriorare e perfino cadere in abbandono. Due punti fondamentali posero poi
in essere. In forza del primo, senza modificare l’antica nomenclatura, e senza unificare
la gestione della triplice categoria di strade che è acquisita al nostro sistema amministrativo,
 lo Stato diventa in sostanza il solo e grande esecutore. L’altro punto più saliente
è la predisposizione — e con le tabelle alla legge allegate e con la delega di classificazione
 per le vie nazionali — di un programma vasto di costruzioni nuove.
Compiute queste, ossia attuate completamente per la viabilità le leggi regionali, la
Calabria avrà una rete di strade carreggiabili di oltre 7350 chilometri, con una proporzione
 di quasi mezzo chilometro di strada per chilometro quadrato di superfice ;
quota ancor lontana da quella che dovrebbe: esser meta per ogni popolo civile (raggiungere
 almeno un chilometro di strada per chilometro quadrato di territorio), ma pur notevole.
 conquista a chi volga dietro sè lo sguardo e consideri le condizioni del passato.
ll programma stradale contenuto nelle leggi per la Calabria è largo e sufficiente,
almeno per ora. Certamente per la fretta con la quale si dovette compilare vi furono
lacune ed errori, ma non tali da diminuirne i pregi sostanziali ; e non sarebbe prudente
mettervi troppo spesso ed alla leggera le mani. Converrà soltanto avere un po’ più di
elasticità e larghezza nell’eseguimento delle strade dalla legge considerate ; e sarà opportuno
 un provvedimento legislativo che consenta al Governo del Re di variare, sentiti
 i corpi consultivi, l’andamento delle strade nazionali ; e così pure di modificare anche
nei punti estremi ed intermedi fissati dalla legge il percorso delle strade comunali costruite
 dallo Stato; allo scopo — nell’uno e nell’ altro caso — di mettere quelle strade
in armonia con lo sviluppo successivo delle ferrovie e con le mutate e meglio accertate
condizioni ed esigenze della restante viabilità e del traffico. Gioverebbe pure, a togliere
i dubbî del Consiglio di Stato, qualche interpretazione autentica; ad esempio che la
formula « strada verso un dato abitato &gt; implichi costruzione della strada stessa proprio
 fino all’abitato. Altro ritocco legislativo di indubbia opportunità sarebbe quello di
mettere in armonia la legge del 25 giugno 1906 per le Calabrie con quella che susseguì
subito il 15 luglio dello stesso anno per il Mezzogiorno ed introdusse per tutta Italia il