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Per valutare il posto che questa legge regionale occupa nello svolgimento della
legislazione italiana, bisogna volgere lo sguardo indietro. Non breve cammino rappresentano
 le provvidenze del 1906 di fronte al punto di partenza che è dato dalla legge
organica dei lavori pubblici del 1865 la quale non aveva una parola sulle sistemazioni
montane e pareva quasi ignorare l'esistenza dei torrenti ; e dalla legge forestale del
1877, che fu eccessivamente calunniata ma conteneva, nella sua insufficente struttura,
le cause che ne resero ineîficace o mancante l’attuazione. Sotto l’impero di queste
leggi non potè la Calabria avvantaggiarsi. E non lo potè nelle tappe successive; con la
legge del 1888, per la quale lo Stato si assunse cura di studiare e preparare i rimboschimenti,
 ma nessuno fece; nè con la legge del 1893 che finalmente diede cittadinanza
al &lt; torrente &gt; nella nostra legislazione e configurò una categoria di opere di sistemazione
 montana, ammettendo il concorso finanziario dello Stato, ma lasciando i consorzi
liberi di fare o non fare, e cioè di non fare; nè con la legge del 1902 che rese obbligatori
 i consorzi, non pensando che &lt; mal fa chi spontaneamente non fa &gt;, come diceva
l’esperienza dei vecchi magistrati veneti. Leggi tutte pressochè inapplicabili per regioni
come la Calabria, ove non è stata finora superata la difficoltà di costituire consorzi
‘acoltativi o farli funzionare come obbligatori.
Il risultato di cinquant'anni di politica idraulica italiana fu questo ; che mentre lo
Stato unitario sostenne una spesa che si calcola di 700 milioni per le opere idrauliche
di prima e seconda categoria, che sono arginature nelle valli e riguardano specialmente
 l’Italia superiore, non spese per opere di terza categoria che 6 milioni (di cui
la metà sola a suo carico), e di questi milioni solo una decima parte — 600 mila
lire! — concernevano la montagna; e di tale esigua somma una quota davvero minima
è andata al Mezzogiorno. Nè vi fu, per le foreste, il compenso di una attività più
larga e robusta, giacchè poco più di 10 milioni si sono spesi in un cinquantennio
per rimboschimenti eseguiti sia dallo Stato sia da altri enti o privati.
Occorreva mutar rotta. Ed è proprio nelle leggi così dette regionali che (dopo
il concetto aîfermato dalla legge sulle bonifiche del 1899 di collegamento fra i prosciugamenti
 vallivi e le connesse opere a monte) si pone la base dell’ intervento statale,
 ed allo Stato si affida l’esecuzione e pressochè l’intero peso finanziario delle opere
di prevenzione montana. La legge del 1906, fu, per quei tempi, il punto più alto di
sviluppo legislativo ; e venne completata ed integrata dalla legge generale del 1911,
che, modellandosi sull’esempio francese e più ancora sulla ridesta coscienza di questi
problemi, fa delle sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani di ogni angolo
d’Italia una categoria giuridica a sè stante, ed attribuisce allo Stato non solo la competenza
 attiva della costruzione, ma anche quella passiva della spesa; giacchè non è
giusto che onere qualsiasi di contributo gravi sui montanari soggetti alla servità delle
opere e dei ‘vincoli forestali ; mentre è impossibile rintracciare ed individuare le utilità
2 contribuenze nelle valli lontane che sono veramente le beneîficate.