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ragion teorica dacchè le mancano gli organi, e quella dei lavori pubblici che in sostanza
 istruisce e decide. Nè giovarono le leggi del 1886 e 1888 che, foggiandosi
sull’esempio spagnuolo, promettevano non scarsi aiuti di sovvenzione governativa ad
enti e consorzi specialmente per la iormazione di impianti irrigatori. Queste leggi
formano uno dei casi più tipici di completa mancanza di attuazione, tanto che vi sono
degli scrittori assai competenti che le ignorano!
Il desiderio di agevolare la conquista della forza si manifesta nella legge regionale
calabrese del 1906, che concede opportune esenzioni fiscali alle imprese di derivazione,
e, richiedendo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per ogni domanda
di derivare acqua da corsi, dei quali non sia stato approvato l’intero progetto di sistemazione,
 mostra di tener conto della giustissima esigenza di coordinare le concessioni
 al piano d’insieme dei bacini ed alla utilizzazione veramente più intensa ed efficace
 delle possibili riserve idrauliche. A quest’ultimo riguardo non ha mancato la
Direzione generale cui presiedo di ordinare la pronta compilazione del catasto delle
acque calabresi, e ne farà oggetto di speciali proposte. Intanto i ritocchi del 1906 non
sarebbero bastati a far entrare l’idraulica calabrese in una fase moderna, e solo ricorrendo
 a provvedimenti arditi, come quelli per la Sila, si poteva dare alle acque delle
alteterre una finalità più proficua del muovere qualche mulino e qualche gualchiera.
La legge pei serbatoi e laghi silani ha reso possibile, senza concorso Îfinanziario
 dello Stato, la creazione nel cuore del massiccio calabro di laghi artificiali
che saranno i più vasti d’Europa e forse del mondo, e prevedono oggi una spesa
di circa settanta milioni. Lo Stato in sostanza non fa altro che accordare e meglio
chiarire le agevolezze già contemplate genericamente, e come tali rimaste senza effetto,
della legge per la Calabria, e della legge per la Sardegna, che altre agevolezze contiene
 nei riguardi specialmente delle irrigazioni. 1 provvedimenti pei laghi silani vennero
sottoposti alla Camera solo quando si avevano offerte impegnative di imprese, che
davano la sicurezza della realizzazione; ma non fu in lor favore costituito un privi-‘egio,
 giacchè discrezionale facoltà è lasciata allo Stato di prescegliere la domanda,
in qualunque tempo presentata, che ofîra la migliore e più vasta utilizzazione dei
fiumi che nascono sull’alta Sila. Si ha così un buon esempio di legge concreta, che
evita il pericolo di restar lettera morta ed insieme lascia l’adito a miglioria di proposte
 in vantaggio dello Stato.
La legge per la Sila è, in certo modo, (pur non spingendosi fino al sussidio governativo),
 uno stralcio ed un’anticipazione sul disegno di legge generale a tutta l’Italia
ver facilitare il sorgere di serbatoi e laghi artificiali. Principio-base dei nuovi provvedimenti
 è che lo Stato deve agevolare e sussidiare quelle iniziative private che costruiscono
 serbatoi e laghi a scopo idro-elettrico o irrigatorio, beninteso ove non sieno
per sè redditizie; ed il fitolo delle sussidiabilità è la conversione di spesa, ossia il
isparmio che lo Stato fa nelle opere di rinsodamento de’ monti non più necessarie