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Venne lo Stato unitario, e trovò — nella penisola delle colmate etrusche e dei
grandi canali dei comuni lombardi e della repubblica Veneta — tradizioni legislative
savie e cospicue; tra le quali pur notevole l’insieme dei rescritti delle due Sicilie; e
noi italiani avemmo ben presto le leggi più improntate all’intervento di Stato, e le
meglio determinate dal fattore igienico, che sieno state mai presso le nazioni straniere,
 nel cui diritto manca talvolta una figura tecnico-amministrativa rispondente al
nostro concetto di « bonifica &gt;». Triste in ogni modo è questo primato legislativo, che
corrisponde ad un primato italiano nella malaria !
Dopo alcuni oscillanti tentativi, calcati sull’imitazione inglese o sul tipo delle concessioni,
 la legge Baccarini del 1882 fermò in magnifico quadro i principî che anche
oggi sono fondamentali in materia di bonifiche: il binomio igienico-agrario quale base
di classificazione; il compito di Stato d’eseguire e sostenere il più della spesa per le
bonifiche più importanti (essendo ormai declinata la fiducia nel] gettito delle plusvalenze);
la manutenzione aifidata sempre ai privati riuniti in consorzio ; e la possibilità di concedere
 l’esecuzione stessa, con la vigilanza e col rimborso della quota del Governo, a
consorzi di proprietari e ad enti locali desiderosi di anticipare le benefiche opere. Comprese
 la legge Baccarini molti lavori di bonificamento per le Calabrie; ma fu legge quasi
soltanto giuridica e teorica, perchè le mancavano gli stanziamenti finanziari onde tradurla
 in atto; così che poco si fece per le Calabrie e pel Mezzogiorno. Nè al Mezzogiorno
 giovarono le leggi Genala del 1888 e del 1893, che furono invece molto applicate
 nell'Italia padana; giacchè quelle leggi basavano sovra un istituto stupendo e millenario
 di lassù, il consorzio; e miravano ad agevolargli le concessioni, tanto {che in
qualche caso (fu scritto in un voto del Consiglio di Stato) i consorzi concessionarî
giunsero ad ottenere dallo Stato il cento per cento. Nel Mezzogiorno, per la mancanza
di fiducia e di solidarietà fra i proprietari locali (lamentata dalla Commissione dinchiesta
 pei contadini del Mezzogiorno) la pianta del consorzio non ha potuto attecchire:
uno solo se ne ricorda nella piana di Rosarno, dopo il 1870, ma cessò per dissensi
dal funzionare. E provincie e comuni non hanno sperimentata capacità tecnica e Îinanziaria
 di fare.
Così stridente era la sperequazione delle leggi di bonifica in danno del Sud che
una corrente di opinione pubblica reagì; e la legge del 1899, fusa con quella Baccarini
 nel testo unico del 1900 e completata con l’altra del 1902, fu atto di giustizia, e
fu insieme, per la migliorata situazione dell’erario, apprestamento di considerevoli fondi
(200 milioni) per molte bonifiche in corso e nuove, fra le quali son comprese bonifiche
calabresi per oltre 22 milioni — complessivamente nell’una e nell’altra legge —. Dati
così i mezzi perchè lo Stato potesse direttamente compiere i lavori, si ebbero per la
Calabria studi, progetti, circolari, tentativi; ma purtroppo senza vasti risultati. Liti con le
imprese specialmente per la Macchia della Tavola ed altri lavori interrotti subito dopo
l’inizio : ecco ciò che trovò il 1906, con una spesa sostenuta di poco più di due milioni,
e con lavori in corso d’appalto per meno di un milione.