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La legge regionale del 1906 accrebbe di otto milioni gli stanziamenti ancor
considerevoli per le bonifiche calabresi; e si attenne pienamente al sistema giuridico
 del testo unico, che modificò solo per lo sgravio accordato ai comuni e l’alleviamento
 ai proprietari dei loro contributi. Per aver davanti agli.occhi l’insieme delle
norme che regolano le bonifiche calabresi bisogna ricordare le disposizioni generali
della legge del 1911 sui bacini montani; e quelle della legge Sacchi del 1912, che,
mentre diede vivo impulso alle concessioni ai consorzi dell'alta Italia mediante il sistema
 dell’annualità (evitando però gli inconvenienti delle leggi Genala ed aumentando
il contributo dei proprietari di quelle terre più ricche), nuovi aumenti di somma stanziata
 — 32 milioni — accordò alle bonifiche meridionali, da eseguirsi direttamente a
cura dello Stato.
Oggidì poi tendenze rinnovatrici sì fanno sentire nel quadro generale della
legislazione italiana sui bonificamenti: e, mentre si studiano nuovi criterî di classifica,
e si ritorna sul concetto di plusvalenza, e si voglion disciplinare internamente i
consorzi, si aîferma esigenza di corriferire meglio assieme le norme e gli organismi
 delle tre bonifiche umana, idraulica ed agraria, fondendole nella « bonifica integrale
 &gt;, mentre d’altro Jato le bonifiche si riconnettono più logicamente agli altri
aspetti del problema idraulico. Come vedemmo, uno dei caratteri fondamentali della
nuova politica delle acque, assieme allo spostamento del pernio dell’attività statale
dal piano al monte, è il coordinamento sempre più stretto e intimo fra le varie branche
della politica stessa, che un dì costituivano legislazioni e, quel che più importa, azioni
separate e mancanti di ogni nesso. Difese idrauliche, bonifiche (sistemazione di acque
dannose all’agricoltura), derivazioni, navigazione interna, irrigazioni (utilizzazione di
acque) hanno, insieme alla premessa comune che è la sistemazione idroboschiva del
monte, tali connessità tecniche che sarebbe dannosissimo non tenerne conto. Le
leggi, più distinte, presentono tale coordinamento, anche con la creazione di organi
comuni; e molto probabilmente si dovrebbe arrivare ad un codice unico delle acque,
per gli istituti fondamentali, riserbando al sistema delle leggi Ispeciali e concrete la
realizzazione di vantaggi e progressi determinati.
Quali frutti recarono alle Calabrie i provvedimenti ed i fondi dal 1906 stanziati
per le loro bonifiche ? Dal 1906 al 1913 vennero ultimati lavori per poco più di due
milioni, e ve ne sono in corso per quasi quattro milioni, di cui mezzo milione è stato
pagato, mentre tre milioni sono in corso di approvazione e di appalto. Bisogna poi
tener conto dei lavori idraulico-forestali interessanti bonifiche calabresi; e di essi nell’egual
 periodo di tempo ne vennero ultimati per un milione e mezzo, ed in eseguimento
 ne sono oltre cinque milioni con già avvenuti pagamenti di mezzo milione,
ed un milione e settecentomila lire di lavori nuovi sono in corso di approvazione e
di appalto. Non vi è un solo ettaro di bonifica in tutto il suolo calabrese che si trovi
in istato di manutenzione; mentre le bonifiche contemplate dalle varie leggi abbracciano
 in Calabria oltre 68 mila ettari di terreno.