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Il Ministero dei lavori pubblici in Italia — a differenza che in altre nazioni —
non ebbe dall’origine una funzione propria in materia edilizia, sia come esecuzione
diretta dei fabbricati di Stato, sia come vigilanza e controllo sulle costruzioni degli
enti locali e perfino dei privati, dal punto di vista della sicurezza generale. Di mano
‘n mano però varii e non bene coordinati compiti edilizi vennero al nostro Ministero
affidati, ed il suo organo tecnico, il genio civile, diventò il consulente tecnico ordinario
 anche delle altre pubbliche Amministrazioni che hanno, per ragione di finalità,
qualche ingerenza nei fabbricati degli enti locali, o che, come il grande banchiere di
Stato — la Cassa depositi e prestiti — somministrano il danaro per opere edilizie.
L’avvenire riserva forse un coordinamento più organico di siffatti servizi, la speciaiizzazione
 architettonica di un segmento del genio civile, e l’aggiunta di una sezione
:dilizia al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intanto, allo stato delle cose, la
Calabria dà oggetto, si può dire, precipuo alla frammentaria attività edile del Ministero,
 sovratutto per l’opera riparatrice dei gravissimi danni del terremoto.
Per quali storiche vicende e per quali ragioni di difesa, consolidate nelle abitudini
 delle generazioni successive, gli abitati calabri si annidino quasi tutti sulle alture
non è qui il luogo di ricordare. Il disordine idrico e la devastazione boschiva, con
lenta opera secolare, minarono molti dei borghi appollaiati tra aspre giogaie, ed in
calabria si può ripete e quel che per altra regione fu detto: « l’appennino è una
‘rana ». Si aggiunga che il suolo calabro è sacro al pericolo sismico che si rinnova
2 periodi ed incombe su tutta la vita regionale, rendendo ancor più perigliosa ed
‘intollerabile la condizione di abitati che di antiche scosse portano le traccie e posano
sovra strati geologici mal saldi.
Tutte queste considerazioni non sfuggirono alla Camera e al Senato durante la
discussione del 1906, e si volle dotare la Calabria di una disposizione propria, che,
n luogo dei sussidi genericamente accordati da leggi anteriori alle opere di difesa
contro le frane ed alluvioni, stabilisse la diretta esecuzione di Stato, ad intero suo
arico, dei consolidamenti di frane minaccianti gli abitati, dei quali è indicazione in
1pposita tabella. Nella legge del 1906 questi consolidamenti acquistano per la prima
volta individualità di norme, e si staccano dai risanamenti di abitati e dalle condut-‘Ure
 di acque potablili, che la legge di Basilicata del 1904 promiscuamente con essi
“onsiderava. Si avverta poi che, in rapporto alle sistemazioni idro-Îorestali, la cate-2oria
 dei consolidamenti si slarga ed eccede i limiti della tabella, così che, quando
altri abitati oltre quelli elencati nel 1906 minacciano rovina per erosioni torrentizie,
°gualmente sovviene l’opera consolidatrice dello Stato. Ed anzi è buon avviso (e si
3on presi accordi con la Direzione generale delle foreste) concentrare. a zone e far