— LXV  —

o

limite di competenza; mentre poi per la sezione distaccata del Consiglio superiore
grande sarebbe il risparmio di tempo e di viaggi di carte alla capitale, e giova sempre
che il. relatore di un progetto nei consessi consultivi non legga solo le carte ma abbia
conoscenza delle condizioni locali.
Altro è il decentramento che consiste nell’affidare agli organi già esistenti, o creati
appositamente alla periferia, funzioni di natura amministrativa come studio di programmi
 e graduatoria d’esecuzione, gestione e condotta delle opere. Il tipo del Commissariato
 di Basilicata, se non ha fatto cattiva prova per valore di uomini e per armonia
 di intenti, non sembra concepito in modo da ottenere i vantaggi maggiori che
dal decentramento si ripromettono, ossia la rapidità e l’efficacia più diretta. Lo foggiò
la legge nel senso di costituire una specie di organo coordinatore. (anche a mezzo
di apposito consiglio con intervento di elementi locali) degli uffici è dei compiti spettanti
 a varie amministrazioni governative, ed ebbe il Commissariato funzioni di preparazione
 e studio delle opere e di vigilanza sul loro eseguimento, piuttosto che di
vera gestione delegata dei pubblici lavori. Così concepito il Commissariato con funzioni
 in parte analcghe a quelle cella prefettura, che sono pur di sintesi delle varie
attribuzioni governative nella provincia, ne derivò logicamente nel 1908, anche per
evitar dualismi, la riunione in una persona sola delle cariche di preîetto e di commissario
 civile: e dall’altro lato avvenne che il Ministero non potè spogliarsi delle attribuzioni
 veramente gelose ed attinenti alla sua funzione politica e ifinanziaria di prescegliere
 le opere ed ordinarne l’esecuzione; ed in quanto a quest’ultima capitò che
invece di una Amministrazione sola, se ne occuparono due, quella del centro e quella
della provincia, non senza impacci pel coordinamento con le funzioni che leggi e regolamenti
 riservano agli uffici ed ai compartimenti del genio civile. Se si dovesse pensare
 ex novo ad un istituto di Commissariato, converrebbe forse, lasciando da parte
compiti decorativi e di sintesi delle varie amministrazioni locali, istituirlo come mero
organo di esecuzione delle opere sotto la propria responsabilità ; ossia l’ Amministrazione
 centrale potrebbe, dopo aver nella sua competenza stabilito il programma, valutata
 la spesa e disposto l’appalto, affidarne pienamente la condotta all’organo decenrato,
 con facoltà a questo di fare i contratti, di emettere i mandati e di compiere fino
al collaudo quanto ora spetta al Ministero. Per adempiere i suoi determinati scopi
Potrebbesi al Commissariato affidare personale ed uffici tecnici în dipendenza diretta,
evitando la formula della semplice vigilanza, e gli inconvenienti che s’incontrano quando
gli uffici dipendono da due organi.
Tutto ciò potrebbe avere dei lati utili, ma sembra urtare, o almeno non risolvere
adicalmente, quella che è veramente la difficoltà essenziale ed il cuore della questione
del decentramento. Fino a che non diventi anche decentramento finanziario, è quasi
nevitabile che la somma dei poteri rimanga al centro, perchè vecchia ed inconfutata
'ormula è &lt; chi paga comanda &gt; e chi ha la responsabilità della gestione dei bilanci