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1863, n. 1292, 1293, 1295, 1° maggio 1864, n. 1736, e 17 maggio 1865, n. 2304.
Nella strada nazionale delle Calabrie fu eseguita la rettificazione del tronco da Castelluccio
 al fiume Lao, con ponte sul torrente Pietrasasso, la sistemazione del tratto
da Rogliano a Coraci di circa 4 Km. e del tronco da Torrecuzzolo a Villa S. Giovanni
 di quasi 4 Km. Furono inoltre appaltati i lavori per la sistemazione dell’ ul-:imo
 tratto da Villa $. Giovanni a Reggio, con la costruzione di molti ponti, tra i
quali i grandi ponti sui torrenti Petrace e Favazzina (2). Si proseguirono inoltre j
avori della strada Sapri-Ionio.
Successivamente la legge 30 giugno 1904, n. 293, contemplò per le strade nazionali
 scorrenti nelle tre provincie calabresi le seguenti opere di sistemazione e miglioramento
 :
a) Provincia di Cosenza:
1° Costruzione di ponti nelle località Puella e Trifoglio lungo la strada nazionale
N. 57; 2° sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la Nazionale
n. 60; 3° sistemazione di un ponte sul Busento nell’abitato di Cosenza, lungo la
strada nazionale n. 62.
è) Provincia di Catanzaro :
° Sistemazione degli accessi a difesa del Ponte sul fiume Neto ed opere di
consolidamento lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 61; 2° sistemazione e
consolidamento del 4° tronco della strada nazionale n. 61; 3° riparazione e consolidamento
 delle opere d’arte nel 5° tronco della strada nazionale n. 62; 4° consolidamento
 di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere
d’arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65.
c) Provincia di Reggio Calabria :
'° Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67. compresa la traversa
di Gioia Tauro.
Per la sistemazione ed il miglioramento di queste strade e ponti nazionali la
'egge autorizzò la complessiva spesa di L. gro.000,00.
Quanto alle strade provinciali, la legge 20 marzo 1865 le poneva a carico delle
Provincie, lasciando a queste larga autonomia in materia.
Con la legge 27 giugno 1869 venne, invece, sancito il principio della obbligatorietà
 della costruzione delle strade provinciali. Infatti quella legge stabiliva che le
strade provinciali da costruirsi dovessero, in ragione d'importanza, essere divise in
tre serie: a) di 1° serie, quelle costruite dallo Stato con un quarto della spesa a carico
 della provincia; è) di 2% serie, quelle costruite dallo Stato con metà della spesa
a carico della provincia; c) di 3% serie, quelle costruite dalla provincia con un solo
terzo della spesa a carico dello Stato, ma con la contribuzione dei comuni interes
sati nella misura che sarebbe stata in ciascun caso deliberata dai Consigli provinciali.