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fossero stretti in consorzio obbligatorio a norma della legge sulle opere pubbliche
20 marzo 1865, per concorrere, in proporzione delle terre da essi possedute e de}
conseguente beneficio, ad aprire strade per attraversar la Sila in ogni direzione ed
a provvedere al loro mantenimento.
Poichè la crisi economica dei Comuni e le non buone condizioni finanziarie dello
Stato non permettevano il grave onere imposto dalla legge del 1868, si dovette sospenderne
 a tempo indeterminato l'esecuzione con la legge del 19 luglio 1894, n. 338.
Dalla libertà d’azione ricuperata dai Comuni nacquero naturalmente alcuni inconvenienti.
 Di alcune strade, di cui i Comuni interessati avevano costruito, sotto
impero della cessata legge, la parte scorrente nel proprio territorio, gli altri Comnuni,
 nel cui territorio doveva scorrere la parte complementare, non vollero più
urare la prosecuzione, di guisa che i lavori compiuti dai Comuni più diligenti spesso.
son rimasti senza frutto.
Alle strade destinate a congiungere gli abitati alle stazioni ferroviarie cercò in-:anto
 provvedere la legge 8 luglio 1903, n. 312, accordando il sussidio dello Stato
in ragione della metà della spesa ed il sussidio della provincia in ragione del quarto
ai Comuni che, entro otto anni dalla pubblicazione della legge, costruissero la strada
l’accesso alla stazione ferroviaria omonima, o all’approdo omonimo del piroscafo postale,
 o ai porti omonimi marittimi o lacuali pareggiati ai marittimi di 1%, 22 © 3°
classe, ovvero ultimassero le strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894
è destinate a raccordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello
stesso Comune, Concesse altresì il sussidio dello Stato nella misura di un quarto
della spesa ai Comuni che entro dieci anni completassero le strade per essi obbligalorie
 în base alla citata legge 30 agosto 1868. e rimaste incompiute per effetto della
‘egge del 1894.
Questa legge, tenuto conto anche delle altre sue disposizioni, costituì un parziale
sipristino della legge del 1868. Ma nemmeno queste agevolezze valsero a spronare
l’attività dei Comuni calabresi; sicchè si rese sempre più evidente la necessità di un
più diretto intervento dello Stato e dell’esonero totale dei Comuni da qualsiasi spesa
ser l’esecuzione delle opere stradali comunali.
Non è a dire poi della manutenzione delle strade costruite. Invero, sebbene le
Amministrazioni comunali fossero tenute per legge ad iscrivere nel loro bilancio apposito
 fondo, questo, di solito esiguo, spesso era speso solo in parte o distratto per
iar fronte ad altri bisogni.
Va anche qui ricordato che la legge 30 giugno 1904, n. 293, portò un temperamento
 alle norme sulla manutenzione in quanto, pel caso speciale di lavori necessari
 a difendere le strade comunali e provinciali contro le frane e le corrosioni dei
fiumi e torrenti, stabili che lo Stato possa accordar sussidi in misura non maggiore
di un terzo alle Provincie e non maggiore della metà ai Comuni e consorzi di Comuni.