C) SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E FRANE.

La legge organica del 1865 sulle opere pubbliche, al titolo III, riguardante le
9pere soggette a pubblica amministrazione, classificava le opere intorno alle acque
pubbliche in 4 categorie, a seconda degli interessi ai quali dovessero provvedere, e
metteva l’esecuzione e la manutenzione delle opere di 1° categoria a carico esclusivo
 dello Stato, quella delle opere di 2° categoria a carico dello Stato col concorso
delle Provincie e degli enti interessati riuniti a consorzio, quella delle opere di 3%
categoria a carico dei consorzi degli interessati, e quella delle opere di 4° categoria
a carico dei frontisti.
Îl contributo annuo che le provincie e gli altri enti interessati dovevano pagare
allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria (art. 95 della legge organica)
fu fissato poi con la legge 3 luglio 1875, n. 260.
Ma le norme si dimostrarono insufficienti specialmente pel carico eccessivo addossato
 agli enti locali ed ai privati.
Inoltre la legge del 1865 provvedeva in modo precipuo alle arginature ed alla
difesa delle rive dei maggiori corsi d’acqua, e non curava invece di ordinare organismi
 e mezzi adeguati per le opere richieste nei corsi di acqua minori come quelli
nella Calabria, che, per le condizioni idrografiche, hanno natura prevalentemente torrentizia
 e quindi non presentano i caratteri richiesti dall'art. 94 della legge. Ed effettivamente
 le opere idrauliche, in base alla legge del 1865, si eseguirono quasi esclusivamente
 nell’Italia settentrionale e centrale.
Fu però presto riconosciuto il bisogno di disciplinare più razionalmente e più
rigorosamente la materia dei concorsi dello Stato, specialmente nelle opere relative
alla sistemazione delle acque torrentizie. A ciò provvide la legge 31 marzo 1893,
n. 173.
Nella Relazione Bertolini su questo disegno di legge è detto: « Le disposizioni
contenute nel titolo III della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche ebbero estesa
 applicazione soltanto rispetto alle opere idrauliche della 3° e della 2° categoria,
 quelle poste a carico dello Stato, queste pur eseguite dallo Stato, ma col concorso
 di metà della spesa da parte delle Provincie e degli altri interessati ».
Del resto, anche per le opere della 2° categoria, non si provvedeva ad un’azione
 preventiva contro i bacini superiori, ma solo ad opere di riparo dirette contro
le inondazioni: donde poi spese enormi per la riparazione dei danni continuamente
arrecati dalle piene.

A meglio regolare il regime delle acque minori, la legge del 1893 divise le
acque pubbliche in 5 categorie in maniera da assicurare il concorso dello Stato