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ad opere (quelle di 3% categoria) che prima non ne usufruivano, comprendendo
tra le opere di questa categoria anche i lavori di rimboschimento e di rinsodamento
di terreni montani, purchè naturalmente coordinati con le opere idrauliche.
Anche per le opere di 4% e s% categoria si assicurò il concorso dello Stato;
qualora, per le prime, i Consorzi, pur con i contributi delle Provincie e dei Comuni,
e per le seconde i Comuni, pur col concorso degli interessati, fossero impotenti a
sopperire alla spesa.
Non ostante però che la legge 30 marzo 1893 avesse cercato di colmare la lacuna
 della legge fondamentale del 1865, la quale non aveva disposizioni dirette a
provvedere alla generale sistemazione dei corsi d’acqua non arginati e sopratutto di
quelli che per il loro eccessivo disordine torrentizio eran causa di più gravi ed irreparabili
 danni, gli effetti furono assai scarsi.
Le iniziative degli enti locali, che si era cercato di rendere più fattive, non corrisposero
 agli intendimenti del legislatore; la costituzione dei Consorzi per la esecuzione
 di opere dichiarate di 5% categoria fu assai laboriosa ed anche 1à dove si
riuscì a costituire gli enti, questi funzionarono poco, mancando la coesione tra gli
interessati e quella ben intesa organizzazione che solo avrebbe potuto condurre al
raggiungimento della finalità comune.
D'altro canto non V’era nella legge del 1893 una disposizione che rendesse effettivamente
 possibile la creazione coattiva dei Consorzi, ed il limitato contributo
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni non era tale da spronare in modo efficace
 le scarse iniziative locali, le quali non si appagano che di risultati tangibili ottenuti
 con poco sacrificio.
Si manifestò perciò presto la necessità di radicali riforme e ad esse provvide la
legge 7 luglio 1902, n. 304, la quale, oltre ad elevare la quota di sussidio dello Stato
nella spesa sostenuta dai Comuni per le opere di 5% categoria, più specialmente dirette
 alla difesa degli abitati contro le frane dovute al disordine del regime idraulico,
 elevò anche, quanto alle opere di 3° categoria, il contributo governativo da
/. al 50 ed al 60 °%, della spesa, ponendo a carico delle Provincie e dei Comuni la
quota di concorso del 10 o del 15 °/,, mentre determinò nella misura fissa e costante
 del 20 °/, la quota a carico degli interessati.
Tale legge, inoltre, rese coattiva la costituzione dei Consorzi per opere della 3°
categoria, ammettendo la possibilità di un più diretto intervento del Governo, facolcizzato
 sia a provvedere d’ufficio alla costituzione dei Consorzi mediante l’opera di
un Regio Commissario, sia ad avocare a sè la esecuzione delle opere nel caso di
inattività del Consorzio, accordando speciali facilitazioni ai privati ed agli enti interessati
 nel pagamento del loro contributo.
Le disposizioni contenute nelle citate leggi furono poi raccolte nel testo unico
sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523.