33

Occorre qui di nuovo ricordare la legge 30 giugno 1904, n. 293, la quale, nell’intento
 di agevolare gli enti locali nell’esecuzione di quelle più vitali opere che mirano
 alla difesa degli abitati, aumentò la misura del sussidio per i Comuni aventi
una popolazione minore di 15,000 abitanti, per l’ esecuzione di opere dirette alla
difesa delle strade provinciali e comunali contro le corrosioni dei fiumi.
Le riforme, però, non sortirono gli effetti desiderati; limitata fu iniziativa
degli enti e dei privati nella costituzione e nel funzionamento dei Consorzi ; i lavori
procedettero a rilento, ed, anche per essi, assai laboriosa fu la riscossione dei contributi
consorziali.
Solo negli ultimi anni cominciò a comprendersi la opportunità di avvalersi, per
i fini della generale sistemazione dei corsi d’acqua, delle provvide disposizioni portate
 dalle leggi sopradette: i Consorzi diventarono più fattivi e cominciarono ad esplicare
 un’azione più coraggiosa ed efficace.
Ma ormai nuovi orizzonti si aprivano, sia dal punto di vista tecnico che politico,
per la risoluzione del grave problema relativo alla difesa idraulica del territorio, prolema
 che ha così importante ripercussione sulla economia nazionale.
Gli studi compiuti, l’esperienza degli scarsi risultati conseguiti nel voler provvedere
 alle difese vallive senza tener conto della vera origine delle piene devastatrici,
cioè del disordinato regime dei tronchi montani dei fiumi, la ormai dimostrata convenienza
 di risparmiare le enormi e pur in gran parte infruttuose spese per le opere
di sistemazione al piano affermarono, dal punto di vista tecnico ed economico, la necessità
 di portare la lotta contro il disordine idraulico negli alti bacini montani, di
rendere più efficaci le provvidenze contro i torrenti nel punto in cui essi scendono
dalle anguste valli montane al piano, di attuare in somma un ampio programma di
sistemazione delle pendici devastate, coordinandolo con la esecuzione di lavori arginali
 e di bonifica.
La legge del 1865 non faceva parola delle sistemazioni. montane, mentre dopo la
sua promulgazione per cause molteplici si era sempre più pericolosamente esteso il
diboscamento delle pendici e quindi più necessario appariva di rendere attiva la tutela
 delle foreste, più pronta una benintesa economia forestale, promuovendosi il rimboschimento
 delle vette delle nostre montagne.
La stessa legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917, € quella del 1° marzo
(888, n. 5238, tendenti a promuovere i rimboschimenti, furono appunto dirette a tale
finalità ; ma la loro applicazione diede luogo a grandi difficoltà, sia perchè troppo si
affidavano sulla iniziativa dei privati per la costituzione dei Consorzi, sia perchè stabilirono
 una assai lunga e difficile procedura. Qualche utile effetto si ottenne però,
in quanto col nuovo vincolo la prima legge impedì più gravi ruine, e la seconda
promosse, per quanto in misura assai scarsa, i rimedi ai mali già avvenuti.
Anche la legge 30 marzo 1893, n. 173, che, come si è rilevato, nella nuova cate-