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D) BONIFICAZIONI.

La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 non conteneva alcuna disposizione
 generale intesa a promuovere le bonificazioni, anzi di esse neppure faceva
cenno, salvo che all’articolo 131, dove era detto che la proprietà delle paludi, in
quanto al suo esercizio, era sottoposta a regole particolari e che pel loro bonificamento
 si sarebbe provveduto con legge speciale.
Si vide, però, subito la necessità di norme organiche in materia, e per ciò
quattro progetti furono presentati dal Governo; inspirati tutti al principio che le bonificazioni
 sono principalmente opere d’interesse locale e non hanno quindi quel carattere
 di generalità che solo, in fatto di opere pubbliche, dà diritto a reclamare
l’azione diretta dello Stato (7).
Nessuno di quei progetti giunse però in porto ; e del resto essi non avrebbero
potuto dare risultati utili, perchè troppo affidamento facevano sull’attività privata e
consortile, mentre la pratica insegna che per opere di tale indole e di tanta importanza
 poco assegnamento può farsi sull’azione privata, specialmente in paesi che si
trovano, come si trovava allora l’Italia, in un periodo di rinnovamento economico
€ sociale.
Nella relazione che accompagna il progetto sulle bonificazioni delle paludi e dei
terreni paludosi, presentato alla Camera nella tornata del 3 dicembre 1878 dal Baccarini,
 venne affermata invece la convenienza dell’intervento diretto dello Stato, sia
perchè trattasi di opere di difficile esecuzione, di lunga durata e di scarso e dubbio
profitto finanziario, sia per l’intima relazione esistente fra esse ed il ben regolato
Sistema idraulico d’una contrada.
Quel progetto, dopo varie vicende, diventò la legge 25 giugno 1882, n. 869, che
è la prima legge organica sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi,
Intanto, nel ventennio corso tra la unificazione del Regno e la prima legge organica
 sulle bonificazioni, in Calabria, come in tutto l’antico regno di Napoli, -si conservarono
 in vigore le disposizioni del ricordato Decreto napoletano dell’11 maggio 5855
sul bonificamento delle contrade paludose, le cui norme si trovano riassunte nel pregevole
 Prospetto sinottico e cronologico delle più importanti leggi sulla bonificazione
delle paludi e dei terreni paludosi, allegato al progetto Baccarini, e sono meritevolissime
 di nota per la coscienza che vi si rivela della importanza e gravità del pro-°lema
 e per il modo come si cerca risolverlo.
La legge del 1882 introdusse per la prima volta la distinzione, ancora vigente,
delle opere di bonificazione in due categorie ; disponendosi che la spesa per le opere
di 1° categoria dovesse far carico per un ottavo alla provincia o alle provincie inte-