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 per un altro ottavo al comune od ai comuni interessati e per un quarto al
consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi e dei fondi contermini ; con questo
limite, però, che il contributo massimo, competente annualmente alle provincie ed ai
comuni interessati, non dovesse mai superare il ventesimo della loro imposta principale
 sui terreni e fabbricati e che il contributo dei proprietari non dovesse superare
il decimo dell’imposta principale sui terreni e fabbricati; e ciò per escludere la possibilità
 di tassare gli enti ed i privati interessati in una misura superiore alle loro
forze. Tutte le opere di manutenzione, poi, dovevano essere a carico dei proprietari
riuniti in consorzio.
Delle numerose opere di bonifica indicate per le tre provincie calabresi nell’Elenco
 allegato al progetto di legge, per molti anni non ne fu eseguita alcuna, e la
maggior parte era ancora da eseguire alla data della promulgazione della legge a
favore della Calabria.
Alla mancata applicazione della legge Baccarini (dovuta sovratutto alla deficienza
della parte finanziaria) si cercò di riparare con quelle successive del 4 luglio 1886,
n. 4693, 30 dicembre 1888 e 6 agosto 1893, n. 463, ma le norme in esse contenute
e basate specialmente sulle iniziative dei consorzi, se ebbero cospicui frutti per le regioni
 settentrionali, rimasero di scarsissimo giovamento per l’Italia meridionale, finchè
non fu emanata la legge 18 giugno 1899, n. 236, che, avendo provveduto al lato finanziario
 e reso possibile l’inizio diretto delle bonifiche a cura dello Stato nel Mezzodì,
 fu definita una legge di perequazione regionale.
Essa ammise che le opere di bonificazione di 1° categoria potessero eseguirsi
anche, per concessione, dalle provincie, dai comuni o dai consorzi dei proprietari interessati,
 ciò che non era sembrato opportuno ai redattori della legge del 1882 ed
era stato invece stabilito dalle leggi posteriori; ma’ come caposaldo affermò il principio
 che l'esecuzione delle bonifiche di 1° categoria è funzione e cura diretta di
Stato.
Statui ancora che le spese per le opere di bonificazione di 1° categoria venissero
sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla ‘provincia o provincie interessate,
 per un decimo dal comune o dai comuni interessati e per due decimi dai
proprietari dei terreni da bonificarsi. Dichiarò poi che i progetti delle opere contemplate
 nella legge dovessero comprendere, oltre ai lavori occorrenti per la costruzione
delle strade riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato
in comunicazione coi prossimi centri abitati, com’era previsto dalla legge 25 giugno
1882, anche quelli di rimboscamento e di rinsaldamento dei bacini montani e delle
dune, purchè necessariamente coordinati alle opere di bonificamento, ed i lavori di
arginazione dei corsi d’acqua in pianura, e quelli che servivano a regolare i torrenti,
in quanto fossero strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo
 delle contrade da bonificarsi, da essi danneggiate. -