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E) OPERE MARITTIME.

La legge organica sui lavori pubblici, al titolo IV, classificò le nuove opere
portuali e quelle di miglioramento e manutenzione in quattro classi, mettendole a
carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, secondo la natura loro e l’importanza
 ed il grado d’utilità dei porti e spiagge in cui venissero eseguite. È propriamente,
 pei porti di 1% classe, considerati d’interesse generale, mise le spese di qualunque
 natura per l’80°/, a carico dello Stato, e pel 20 °/, a carico dei Comuni, Circondari
 e Provincie interessate ; pei porti di 2° classe, interessanti la sicurezza della
navigazione generale, mise a carico esclusivo dello Stato solo le spese interessanti
la sicurezza dell’approdo e dell’ancoraggio ed a carico degli enti locali le altre interessanti
 il commercio ; pei porti di 3° classe, d’interesse precipuamente provinciale,
per metà a carico dello Stato e per metà a carico degli enti interessati; pei porti
di 4% classe, d'interesse strettamente locale, lo Stato non s’impegnò ad alcun contributo.

Il Regio Decreto 15 marzo 1866, n. 2828, che approvò il primo elenco dei porti
del Regno iscritti alle classi 1°, 2% e 3% designate dall’art. 184 della legge 20 marzo
1865, non iscriveva nella 1° classe alcun porto calabrese; nella 2° iscriveva solo il
porto di Cotrone, assimilato a quelli di 4% classe pei lavori interessanti il commercio;
ed alla 3% quello di Reggio e quello di Santa Venere.
Per la formazione di un porto nel seno di Santa Venere (golfo di S. Eufemia}
con la legge 24 maggio 1862, n. 1299, fu autorizzata una spesa di L. 1.500.000; le
leggi 14 agosto 1870, n. 5822, € 23 luglio 1881, n. 333, autorizzarono poi la costruzione
 del porto di Reggio Calabria e di quello di Cotrone. Ma, in applicazione di
queste disposizioni, poco o nulla si fece, e soltanto nel 1877 si provvide a lavori di
scogliere nel porto di Reggio Calabria.
L’esperienza aveva, intanto, dimostrato come le norme contenute nella legge
organica sui lavori pubblici non rispondessero ai bisogni dei lavori marittimi, ed in
ispecie, come fosse necessario che lo Stato venisse più largamente in aiuto delle
forze locali, per l’esecuzione delle opere necessarie sia nei maggiori porti del Regno
e sia nei minori, troppo a lungo trascurati.
A ciò provvide la legge 16 luglio 1884, la quale, fusa con guanto era rimasto
in vigore del titolo IV della legge del 1865, formò, come è noto, il testo unico sui
porti del 2 aprile 1885, n. 3095.
Anzitutto vennero, dunque, modificati i criteri di classificazione prima vigenti :
e cioè, i porti furono divisi in 2 categorie; ed alla prima furono assegnati quelli
interessanti la sicurezza della navigazione generale e serventi unicamente o preci.