CAPO IV.

I PROVVEDIMENTI SPECIALI - LA LEGGE 25 GIUGNO 1906

Le leggi generali in materia di lavori pubblici ebbero risultati non molto solleciti
 e tangibili, specialmente nelle provincie meridionali, dove all’azione dello
Stato ‘mancò spesso quella sussidiaria, ma indispensabile ed integratrice, degli
enti locali e degli individui. D’altro lato venivano sollevati varî dubbi sull’efficacia di
una legislazione generale ed uniforme in materia amministrativa ; ed infatti questo
Principio della generalità e dell’uniformità trovava nella dottrina e nella pratica degli
ultimi decenni del secolo decimonono valide ed autorevoli opposizioni. Già un grande
pensatore italiano, il creatore del nostro diritto pubblico, affermava che non le cose
devono adattarsi alle leggi, ma le leggi alle cose, e scrittori di diritto pubblico, o
di filosofia sociale, quali il Domat, il Bertauld, lo Spencer, sostenevano il principio
Sperimentale e della legislazione provvisoria e temporanea, che la patria del costituzionalismo,
 sempre lontana dalle formule assolute ed astratte, cominciava ad applicare.
 Nello stesso tempo l’idea fondamentale dell’eguaglianza della legge per tutti,
affermazione magnifica dei tempi nuovi contro le ingiustizie e le disuguaglianze del
Passato, veniva temperandosi e adattandosi, anche in altri campi, alle esigenze della
vita pratica, e si perfezionava nel senso che solo a condizioni eguali si devono ap-Plicare
 norme eguali; mentre è conforme coll’ideale di giustizia, che nell’ipotesi, che
è più frequente, se non forse la sola possibile, di condizioni disuguali, ad esse debba
provvedersi con norme particolari.
In materia di lavori fpubblici, del resto, l'esempio di nazioni più progredite ci
insegna che i risultati migliori si sono ottenuti con leggi particolari, che provvedevano
a determinati e particolari bisogni. Con leggi speciali per determinati bacini si sono
eseguiti in Germania ed in Austria i più importanti lavori idraulici; con provvedimenti
 singoli si sono eseguite in Francia le sistemazioni montane ; con leggi am-