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ministrative speciali (privates bills) sì eseguono, per lo più, in Inghilterra le opere
pubbliche a carico dello Stato.
Se l’esperienza potesse servire a qualche cosa, potrebbesi dimostrare che anche
in Italia le nostre leggi più generali sulle strade, sulle opere idrauliche, sulle boni
fiche, sulle ferrovie, si sono trascinate attraverso una lunga serie di anni, senza rag:
giungere risultati veramente apprezzabili ; sostituite quasi sempre, prima del loro completo
 sviluppo, da nuove norme che richiedevano un altro lavorio lento e faticoso dî
2splicazione. Quando, però, si è voluto ottenere risultati pronti ed efficaci, si è dovuto
ricorrere a disposizioni particolari, delle quali sono piene le leggi votate negli ultimi
decenni.
Contro questa tendenza sta il timore di una distribuzione ineguale di benefici; ma
non si vede, che, non essendo concepibile l’attuazione contemporanea in tutto il territorio
 di una legge di carattere generale, nell’attuazione di questa, le sperequazioni,
anche indipendentemente dalla cattiva volontà degli uomini, sono inevitabili per la
forza delle cose. Meglio allora che la sperequazione sia votata a ragione veduta dal
Parlamento, anzichè lasciata in balìa del caso, o delle pressioni e delle influenze delle
regioni interessate sul potere esecutivo.
La legislazione speciale per regioni, dopo un primo tentativo delle leggi per la
Sardegna 2 agosto 1897, n. 382 (completata di poi con la legge 14 luglio 1907,
n. 562, e rifusa nel testo unico 10 novembre 1907, n. 884), ebbe la più vasta affermazione
 con la legge per la Basilicata del 31 marzo 1904, n. 140, legge dovuta alla propaganda
 parlamentare di Giustino Fortunato e di Ettore Ciccotti, alle discussioni sollevate
dall’Amministrazione provinciale di Basilicata, ed alla iniziativa di Giuseppe Zanardelli,
proseguita ed integrata da Giovanni Giolitti e Francesco Tedesco. All’adempimento
dell’impegno assunto dal paese per la Basilicata segui, dopo breve tempo, auspice
principalmente, tra gli uomini politici della regione, Bruno Chimirri, la legge 25
giugno 1906, n. 255, per la Calabria. La spinta immediata e diretta all’approvazione
della legge, invocata dalla rappresentanza calabrese fin dalla discussione della legge
per la Basilicata, fu data dal terremoto dell’8 settembre 1905, ed ai provvedimenti
urgenti e di carattere specialmente provvisorio a favore dei danneggiati dal terremoto
è destinato, appunto, il Titolo primo della legge.
Nel rimanente, la legge è modellata su quella di Basilicata, e comprende quattro
&gt;rdini di provvedimenti: I Opere pubbliche; II Credito agrario ed agricoltura; III
Scuole professionali; IV Provvedimenti tributari.
Sgravi di imposta pei terreni e fabbricati rurali, esonero di imposta pei terreni
rimboschiti, pei campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle
cattedre ambulanti, pei magazzini delle Casse provinciali e dei Monti frumentari,
per abitazioni e stazioni di monta, per terreni guadagnati sugli alvei dei fiumi; esoneri
 di tasse per i lavoratori che prendano dimora stabile, per le nuove derivazioni