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La legge del 1906 contemplava ancora, come si è detto, provvedimenti di
indole specialmente transitoria ed urgente, per riparazioni di danni prodotti dal terremoto
 dell’8 settembre 1905. Prescindendo da quelli riguardanti le opere provvisionali
 (sgombri e baracche) ed i soccorsi ai danneggiati (art. 7), occorre qui ricordare
l’autorizzazione della spesa di 5.000.000 (art. 16) in 10 annualità a partire dall’esercizio
 1906-1907 per riparazioni e ricostruzioni delle chiese, dei locali della Corte d’Apvello
 di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà
 comunale, e di altri edifici pubblici dello Stato e dell’edificio del Collegio italo-albanese
 di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto. . Questa spesa,
per la legge del 1906, doveva essere inscritta nel bilancio del Ministero dell’Interno;
 che provvedeva per tutto ciò che riguardava il terremoto. Ma, con la successiva
legge del 1908, il fondo fu trasportato nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici,
 al quale fu affidata la relativa gestione.
Sarà utile però qualche cenno più particolare dei provvedimenti per ogni singola
categoria di opere.

A) VIABILITÀ.

La legge 25 giugno 1906 autorizzò preliminarmente, con l'articolo 34, - ultimo
comma, il Governo del Re a provvedere alla classificazione delle strade nazionali
entro un triennio dalla promulgazione della legge stessa; permettendo così il completamento
 della maggior rete stradale ed il coordinamento di essa alla nuova via-9ilità
 provinciale e comunale, nonchè alla rete ferroviaria.
Essa assegnò, pure, la somma di L. 37.400,000 per completare le strade provinciali
 sovvenute indicate nella tabella A bis annessa alla legge stessa e contemplate
nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, € 23 luglio 1881,
n. 333, della quale somma L. 14.200.000 per Catanzaro, 12.740.090 per Cosenza e
l0.460.,000 per Reggio, più 2 milioni per la costruzione dei tronchi da Rossano a
Cariati ed al fiume Nicà, a completamento della strada provinciale Margherita,
lungo il litorale ionico.
Siccome poi risultavano autorizzate da leggi precedenti, per strade nazionali e
provinciali, L. 13.877.000, con un residuo di L. 12.436.000, delle quali stanziate a
-utto l’esercizio 1905-906 lire 1.441.000, si ebbe per le suaccennate opere una
prima disponibilità complessiva di circa 52 milioni (L. 51.836.000).
L'allegato A bis della legge (1) contiene tuite le strade di 1%, 2° e 3° serie
contemplate dalle leggi del 186g e del 1875, rimaste da costruire, ma non tutte
juelle contemplate dalla legge del 1881, alcune delle quali, in confronto alle altre