legge del 1g1r1. I nuovi studi ed i risultati conseguiti in Austria, in Svizzera, in
Francia avevano dimostrato la necessità di provvedere principalmente alle sistemazioni
 montane, che non potevano ritenersi soltanto collegate alla terza categoria
delle opere idrauliche, come aveva fatto la legge del 1893, ma dovevano considerarsi
connesse a tutte le opere pubbliche. La legge per la Sardegna, la legge del 1904
per la Basilicata e quella del 1906 per la Calabria iniziarono quindi un nuovo indirizzo
 di politica idraulica, fondato sulla connessione e coordinazione della sistemazione
 montana con quella valliva. e sulla prevalenza e precedenza necessaria della
prima.
Per assicurare la sistemazione dei fiumi e la sistemazione delle pendici la legge
del 1906 ha autorizzato una spesa di L. 23.600,000 ed ha stabilito (arti 37) che alla
?secuzione delle opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei
corsi d’acqua della Calabria, comprese le opere di rimboschimento e di rinsodamento
dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime, si
provvede a cura dello Stato, ripartendosi la spesa per cinque sesti a carico di questo
è per un sesto a carico della Provincia o delle Provincie interessate, ed esonerando
dal contributo, prescritto dalle vigenti leggi, gli enti morali ed i privati (6).
La legge contiene inoltre disposizioni speciali per la revisione degli elenchi dei
vincoli forestali, per l’approvazione dei quali sono istituite apposite Commissioni
provinciali composte del Presidente o Vice-presidente del Tribunale, dell’Ispettore
forestale, di un Ingegnere del Genio Civile e di due delegati del Consiglio provinciale
scelti fuori del suo seno; disciplina il taglio dei boschi esistenti e di quelli di nuova
formazione, il pascolo, la cultura agraria, e concede premi per i rimboschimenti di
lerreni privati dei quali autorizza anche l’espropriazione a termini della legge 1° marzo
1888, n. 5238. Per tali rimboschimenti e per il rimboschimento e rinsaldamento dei
terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, la legge autorizza una spesa di
quattro milioni duecentocinquantamila lire, ripartita in 20 esercizi, dal 1006-1907 al
:925-1926, sul bilancio del Ministero di Agricoltura.
Per la manutenzione, le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d’acqua, eseguite
 in forza della predetta legge, saranno classificate in 2° categoria, e quindi
mantenute a cura dello Stato, col concorso delle Provincie e degli interessati nella
misura complessiva del 50°. Per la classifica non occorre una disposizione legisla-‘iva,
 ma basta un Regio Decreto su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici.
sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.
Le opere non comprese nella 2° categoria sono classificate nella 3°, ed alla loro
manutenzione deve provvedere il Consorzio degli interessati.
Delle frane minaccianti gli abitati non si faceva cenno nel disegno di legge milisteriale,
 Ma le condizioni naturali della regione reclamavano urgentemente provvedimenti
 per questo scopo e d’altro lato la situazione finanziaria dei Comuni e delle