Provincie non permetteva loro di assumere nuovi oneri e rendeva necessario l’intervento
 diretto dello Stato, La condizione dei molti terreni naturalmente franosi era
andata per decenni sempre più peggiorando, mancando ogni provvedimento adeguato,
che non poteva essere attuato dagli enti locali con i sussidi in non larga misura
concedibili sul bilancio dello Stato. Già, a proposito della legge sulla Basilicata, era
stato ammesso il principio che nei lavori di consolidamento di frane non dovesse richiedersi
 concorso di sorta per parte degli enti locali, poichè, come dichiara la relazione
 ministeriale alla citata legge, le frane son dovute per la massima parte al
disordine idraulico della regione; e tale disordine idraulico dipende dai corsi d’acqua
di notevole importanza, di cui le opere di difesa potrebbero essere assegnate alla
1° e 2° categoria, di guisa che allo stesso modo che lo Stato provvede alle opere
di 1° categoria, esso deve provvedere alle riparazioni di danni che si possono in gran
parte. attribuire alla mancanza di tali opere.
Pertanto così dalla Commissione della Camera che da quella del Senato fu riconosciuta
 subito la convenienza che anche i lavori di consolidamento delle frane
minaccianti gli abitati di Calabria fossero eseguiti a cura e spese dello Stato, rimanendo
 la manutenzione delle opere a carico dei Comuni, con l’eventuale concorso
degli interessati a termini dell’art. 10 del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle
opere idrauliche. Quando non vi fosse la possibilità o la convenienza di eseguire opere
 di consolidamento, si diede facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio Superiore
 dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, di sostituire ad esse lo spostamento
 totale o parziale degli abitati. La legge autorizzò la spesa di L. 3.465.000, per i
lavori di consolidamento di frane minaccianti 57 abitati delle tre provincie (7).

D) BONIFICAZIONI.

La legge del 1906 aggiunse alle opere di bonifica calabresi contemplate dalle
precedenti leggi 18 opere nuove da farsi a cura dello Stato (8), per le quali autorizzò
una maggiore spesa di L. 8.800.000, di cui L. 3.500.000 per la provincia di Catanzaro.
 L. 3.700.000 per quella di Cosenza e L. 1.680.000 per quella di Reggio.
Dispose poi che, tanto per le dette opere, quanto per quelle contemplate nelle
leggi precedenti, venissero esonerati i Comuni dal contributo messo a loro carico
dall’art. 6 della legge 22 marzo 1900; rimanendo ripartita la spesa per 7 decimi a
carico dello Stato, per 1 decimo a carico delle Provincie e per 2 decimi a carico dei
proprietari interessati; ai quali concesse, però, l’agevolezza di poter versare la loro
quota in dieci rate annuali, a far tempo dall’anno successivo al completamento dei
lavori (v. art. 38).
Qualora, poi, connessi e coordinati alle opere di bonifica, venissero eseguiti la-