vori di sistemazione dei corsi d’acqua di pianura e dei loro bacini montani, dispose
che la spesa per la loro esecuzione fosse ripartita per °/, a carico dello Stato e
per ‘4, a carico delle Provincie interessate; dispose infine, abbreviando il periodo previsto
 dalla legge 7 luglio 1902, che i lavori dipendenti dalla detta legge e da quella
del 22 marzo 1900 che, come fu detto, dovevano essere eseguiti in un trentennio a
datare dall’esercizio 1902-03, venissero ultimati entro l’esercizio finanziario 1921-22.

E) OPERE MARITTIME.

Per i porti, la legge del 1906 autorizzò una spesa di L. 6.700.000 per le opere
di sistemazione e riparazione di danni al porto di Cotrone, di ampliamento e sistemazione
 ferroviaria del porto di Reggio Calabria, già previste dalle precedenti leggi
del 1889 e del 1904, e per nuove opere ai porti di Villa S. Giovanni e Scilla, pontili
 di approdo, boe di ormeggio ed accessori alle spiagge di Gioia Tauro, Siderno
è Roccella Ionica (Reggio Calabria), pontili di approdo, boe di ormeggio ed accessori
 alle rade di Pizzo e S. Eufemia, alle spiagge di Tropea, di Soverato e di Catanzaro
 Marina (Catanzaro), opere di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla
spiaggia di Paola, pontili di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia per
Diamante e Cirella ed alle spiagge di Rossano e Trebisacce (Cosenza). Le nuove
opere di pontili di approdo, boe di ormeggio ecc. da eseguirsi a spese dello Stato,
furono dalla legge classificate nella 3° classe della 2° categoria a tutti gli altri effetti
della legge 2 aprile 1885.

F) DISPOSIZIONI VARIE.

Altre disposizioni particolari contiene la legge del 1906, di alcune delle quali si
farà cenno successivamente, come per le espropriazioni, l’approvazione dei progetti,
gli appalti. Devono qui ricordarsi quelle relative alle derivazioni di acqua (art. 88),
per le quali è ammessa la concessione gratuita durante un ventennio, a condizione
che l’acqua derivata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali, che
l’ente concessionario debba espropriare a suo carico le derivazioni parziali di privata
proprietà ultratrentennale che per la nuova derivazione complessiva venissero a cessare
in tutto od in parte.