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La legge 19 luglio contiene altre disposizioni riguardanti la proroga di alcuni
‘ermini stabiliti dal Regolamento 24 dicembre 1906 (art. 5, 93, 101 e 132) per le
domande di mutui da accordarsi ai Comuni e alle Provincie, per riparare ai danni
del terremoto, per la presentazione delle perizie di riparazione degli edifici pubblici,
per le proposte di modificazioni da apportare all’Elenco delle strade nazionali e per
le domande di sussidi relativi all’estinzione di passività anteriormente contratte per
condutture di acqua potabile; e concernenti, inoltre, l'approvazione dei progetti e fa-“ilitazioni
 di appalto per Società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra
dette Società.
Altre modifiche, di non grave importanza, circa i termini previsti dagli articoli
lo e 27 della legge del 1906 per la compilazione dei piani regolatori comunali e per
a presentazione di domande di mutui da parte di privati per danni del terremoto,
nonchè circa alcuni termini stabiliti dal Regolamento, tra i quali sono pure compresi
quelli ora indicati e disciplinati, quindi, dalla sopracitata legge del 19 luglio 1907, di
data posteriore, sono contenute nella legge 11 luglio 1907, n. 534; che all’art. 2
contiene una disposizione sostitutiva dell’art. 58 idella legge del 1906, riguardante
l’impiego del capitale iniziale di 6 milioni dell’Istituto di credito Vittorio Emanuele III.
Successivamente, la legge 29 dicembre 1907, n. 810, concernente provvedimenti
 urgenti per il terremoto e le piene dei fiumi dell’ottobre 1907, assegnò un
‘ondo di 1.500.000 lire (art. 1, lettera c) per provvedere alla riparazione delle case
danneggiate ed alla ricostruzione di casette, in sostituzione di fabbricati abbattuti o
demoliti appartenenti a persone bisognose e colpite in Calabria dal terremoto del
25 ottobre 1907, nonchè per sopperire a tutte le altre spese necessarie per soccorsi
‘n favore di tali categorie di persone ; ed estese la concessioni di mutui da parte
jella Sezione temporanea dell’Istituto di credito Vittorio Emanuele III anche ai danneggiati
 di detto terremoto (art, 12).
Più largamente e sostanzialmente modificatrice fu la legge 9 luglio 1908, n. 445,
che contemplò un complesso di provvedimenti riguardanti la Basilicata, la Calabria,
2d il consolidamento ed il trasferimento di abitati.
La predetta legge autorizzò una maggiore spesa di L. 2.000.000, in aumento a
quella di L. 3.465.000, autorizzata dalla legge del 1906, per i lavori di frane minaccianti
 gli abitati in Calabria, aggiungendo però alla tabella G altri 25 abitati (1). Au-:‘orizzò
 inoltre una maggior spesa di L. 500.000, in aumento a quella di 1.500.000 di
cui all’art. 1 lettera C della legge 29 dicembre 1907, per ricostruzione di case distrutte
 dal terremoto, e ridusse invece da L. 5.000.000, a L. 1.050.000 la somma per
&gt;oncorso dello Stato nei mutui per condutture di acque potabili, lasciando alla legge
annuale di bilancio di fissare anno per anno gli stanziamenti all’uopo occorrenti.
Altre disposizioni di questa legge per la parte relativa alla Calabria riguardano le
2spropriazioni (art. 46), le occupazioni temporanee dei terreni (art. 45), i termini