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ancora prorogati pei piani regolatori e pei mutui (art. 47), le modalità pei mutui ai
privati (art. 48, 49, 50, 51), il trasporto al bilancio dei Lavori Pubblici della somma
di 5.000.000 di cui al 1° comma della legge 25 giugno 1906 (art. 53), l’aumento a
L. 40.000 della somma per la distribuzione annuale dei prodotti chinacei (art. 54), e provvedimenti
 per i poderi dimostrativi, i fabbricati rurali e l’Istituto di credito Vittorio
Emanuele III (art. 55 a 59), Notevole è la disposizione dell’art. 52 per la quale,
restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella
 A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549, potrà essere variato il riparto
degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli eser-2izi
 successivi le somme stanziate in meno in uno o più esercizi.
Tra le disposizioni comuni alla Basilicata e Calabria la legge contiene due principî
 assai importanti e suscettivi di assai utili applicazioni. Il primo riguarda la
facoltà pei Comuni e per le Provincie di anticipare direttamente, previa autorizzazione,
 l’esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse (art. 60), salvo rimborso
negli esercizi previsti nel piano regolatore. Il secondo concerne la possibilità di sostituire,
 per i lavori di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani dei corsi
V’acqua, l'occupazione temporanea all’espropriazione definitiva {art. 61). Lo stesso
articolo contempla, inoltre, le modalità per la determinazione dell’indennità mediante
una specie di procedimento arbitrale.
Ma un'altra serie di provvedimenti più notevole e più generica contempla il
Titolo IV della suaccennata legge, che riguarda il consolidamento di frane ed il
trasferimento dî abitati in nuova sede.
ll principio, accennato in modo quasi vago dall’art. 4 della legge del 1906, veniva
svolto e concretato nelle sue pratiche modalità dalla legge del 1908, che lo estendeva
ad altre provincie del Regno, autorizzando per trasferimenti di abitati in altre sedi
‘acquisto di aree, apertura di strade e piazze, ricostruzione di case comunali, chiese
e scuole) una spesa complessiva di L. 5.390.000, delle quali L. 2.600.000, che si prevedevano
 occorrenti in Calabria, erano prelevate dal fondo autorizzato con l’art. 7
della legge del 1906 sul bilancio del Ministero dell’Interno pei soccorsi ai danneggiati
 dal terremoto del 1905. La tabella E allegata alla legge indica gli abitati da
spostare, tra i quali 75 nelle tre provincie Calabresi (2).
Successivamente la legge 30 giugno 1909, n. 497, autorizzò una maggior spesa di
L. 250.000 per la costruzione di una variante alla strada nazionale 61, in provincia
di Catanzaro (art. 1, lettera h), ed autorizzò il trasporto della somma di lire 150.000
dal n. 3 al n. 1 della tabella A. allegata alla legge 19 giugno 1907, per la costruzione
 delle nuove strade nazionali delle provincie Calabresi, che sono elencate nella
tabella E annessa alla legge stessa (3). Questa legge aumentò inoltre di lire 1.000.000
(art. 1, lettera i) il fondo autorizzato per consolidamento e trasferimento di abitati dalla
legge del 1908, aggiungendo alla tabella E tre nuovi abitati non Calabresi (4).