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I decreti reali, aventi contenuto legislativo, che in grande numero sono succeduti
alla citata legge del 12 gennaio 1909, n. 12, per svilupparne e integrarne le iniziative,
hanno esercitato poco notevole influenza sull’esecuzione dei pubblici lavori. Ricordiamo
 il R. D. 18 aprile 1908 che ha sancito norme tecniche ed igieniche obbligatorie
 per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifizi pubblici e privati
nei Comuni colpiti dal terremoto, norme poi parzialmente modificate e sostituite da
altre approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080. Gli effetti di esse sono gravissimi,
 non soltanto in rapporto all’edilizia che in tutta la zona devastata deve adattarsi
 ad un tipo affatto diverso da quello finora in uso, ma anche per riflesso sulla
viabilità, essendo prescritte larghezze stradali che prima non erano necessarie. Il
R. D. 6 maggio 1909, n. 264, ha dato facoltà al Governo, per un periodo di cinque
anni, di dichiarare di pubblica utilità gli impianti di stabilimenti industriali e commerciali,
 ed ha permesso così l’espropriazione coattiva dei terreni occorrenti. Il R.
D. 15 luglio 1909, n. 542, ha determinato, Comune per Comune, le aree che per la loro
conformazione geologica sono più soggette a perturbamenti sismici ed ha quindi vietato
 le costruzioni in quei luoghi. Finalmente, e ne è fatto pure cenno in altra parte
di questa relazione, nuove norme per la liquidazione delle indennità di espropriazione
sono state sancite con R. D. 25 novembre 1909, n. 756.
Più vasta visione del problema della ricostruzione dei pubblici edifici ha avuto
la legge 28 luglio 1911, n. 842, che ha autorizzato, in aggiunta alla spesa già disposta
dalla legge 13 luglio 1910, una nuova spesa di L. 39.500.000 da destinarsi alla costruzione
 di edifici pubblici, ripartendola tra i Comuni danneggiati della Sicilia e
quelli della Calabria. Essa inoltre ha esteso l’intervento dello Stato alla costruzione
delle case degli impiegati, considerando il nesso di attinenza che esse hanno coi pubblici
 servizi ed ha stanziato a tal uopo un fondo di 6 milioni, da ripartirsi tra
Messina, Reggio Calabria e Palmi,
Il R. D. 27 febbraio 1913, n. 331, si è occupato tra l’altro. anche della costruzione
 di case economiche, provvedimento già attuato a Messina in forza della legge
28 luglio 1911, n. 842, e da cui il Governo si ripromette benefici effetti come esempio
2 stimolo all'iniziativa privata. Ha stanziato per questo scopo un fondo di mezzo
milione, che è stato poi raddoppiato dalla legge 11: luglio 1913, n. 1039, con cui si
provvide a convertire in legge quel regio decreto,
L’influenza di tutti i provvedimenti che si sono qui brevemente ricordati non è,
come si potrebbe credere, limitata a piccole zone di territorio, perchè l’elenco dei
paesi danneggiati dal terremoto comprende quasi tutta la provincia di Reggio e
5uona parte di quella di Catanzaro, e quindi la sfera di applicazione di quelle leggi
corrisponde a circa una metà della regione e, certo, alla parte economicamente più
importante.