CAPO I

LE DIRETTIVE DI ESECUZIONE - IL PIANO REGOLATORE

Il vasto programma di lavori pubblici preordinato dalla legge del 1906 e completato
 con le leggi successive richiedeva mezzi proporzionati ed idonei di attuazione.
L’esperienza del passato aveva dimostrato che non basta il decretare provvedimenti,
ma occorre fornire i mezzi perchè essi possano sollecitamente e convenientemente essere
 eseguiti, Molte leggi generali di lavori pubblici attendevano da decenni il loro
normale sviluppo esecutivo: vasti programmi di opere, stradali, idrauliche, di bonifica,
2rano stati appena in piccola parte eseguiti dopo molti anni dalla loro approvazione.
Ed i lavori pubblici costituivano il pernio, non tutta la sostanza, delle leggi speciali
 ; e dovevano coordinarsi anche agli altri provvedimenti diretti a rinnovare l’economia
 di quelle regioni.
Nella preparazione della legge della Calabria fu esaminata la opportunità di istiiuire
 per l’esecuzione di essa un Commissariato civile, com’era stato istituito per la
Basilicata con la legge 31 marzo 1904, n. 149. Ma parve allora che l’istituzione non
avesse fatto buona prova, ed avesse costituito soltanto un intralcio nell’ingranaggio
amministrativo : e l’idea fu quasi senza discussione eliminata. Si ritenne in sostanza
che la legge del 1904, istituendo il Commissariato civile, non avesse dato a quest’organo
 esecutivo le competenze e facoltà necessarie per esercitare un’azione veramente
utile; e nell’incertezza tra il decentramento tecnico e quello amministrativo, non ne
avesse attuato alcuno. Forse la legge doveva essere integrata ed esplicata dal Regolamento;
 ma questo non era avvenuto, perchè il Regolamento del 26 marzo 1905
nulla aggiunse di sostanziale; forse anche la pratica avrebbe potuto dare vita a quella
che indubbiamente era stata l’idea direttiva del legislatore: ma nel giugno del 1906
il Commissariato di Basilicata funzionava da pochi mesi soltanto, e le prime difficoltà
già da allora parvero rendere vano ogni sforzo decentratore.