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Volle pertanto la legge della Calabria eliminare ogni nuovo organo ingombrante
e superfluo, L’art. 266 del Regolamento 24 dicembre 1906 per l'esecuzione della
predetta legge istituì, però, una. Commissione centrale consultiva, da nominarsi con
Decreto Reale, e composta di un Consigliere di Stato, Presidente, del Presidente della
Commissione centrale delle bonifiche, del Presidente della Commissione centrale delle
opere idrauliche di 3° categoria, di un Ispettore Superiore del Genio Civile, (poi
portati a tre col R. Decreto 21 agosto 1908), di due funzionari del Ministero dell’ Interno,
 di cui uno appartenente alla Direzione Generale di Sanità, di due funzionari del
Ministero del Tesoro, di cui uno appartenente alla Direzione della Cassa Depositi e
Prestiti, di tre funzionari amministrativi del Ministero dei Lavori Pubblici, di un funzionario
 del Ministero di Grazia e Giustizia, tutti di grado non inferiore a quello di
Capo divisione, di un Ispettore Superiore forestale, di un Ispettore o Ingegnere Capo
dell’Ufficio delle miniere. La Commissione doveva fare le proposte per il riparto della
somma di cinque milioni, autorizzata con l’art. 16 della legge per restauro di chiese
ed edifici pubblici, e doveva inoltre dar parere sulle domande dei mutui delle Provincie
 e dei Comuni per riparazione dei danni del terremoto, sulle domande di sussidîi
 o di mutui per la costruzione di acquedotti, sulle proposte di demolizione o ricostruzione
 di centri abitati, ai sensi dell’art. 29 della legge, e su tutte le questioni
attinenti alla legge, sottopostele dal Ministro dei Lavori Pubblici di sua iniziativa o
su proposta di altri Ministeri (art. 267).
Ma specialmente la Commissione doveva dar parere sul piano regolatore di massima
 e sulle proposte di modificazione al programma di esecuzione, allegato al detto
piano, nonchè sulla necessità di accelerare l’esecuzione di alcune opere in esso comprese
(art. 267, lett. c e d), e doveva stabilire l’ordine di esecuzione dei lavori per ciascuna
provincia.
Il piano regolatore è la direttiva fondamentale di esecuzione della legge per la
parte concernente i lavori pubblici; ed ha un duplice valore : come previsione di spesa
2 come ordine di esecuzione. Infatti, a termini dell’art. 265 del Regolamento, il piano
regolatore è costituito : a) di una planimetria generale sommaria delle opere, disegnate
sulla carta dell’Istituto geografico militare nella scala da 1 a 25000 o da 1 a 50000;
b) di un programma di esecuzione dei lavori, in relazione alle somme autorizzate per
ciascuna categoria di opere, in base alle tabelle annesse alla legge ed a quelle già
autorizzate da leggi anteriori; c) di una relazione giustificativa con l’indicazione dell’importo
 approssimativo dei lavori.
Come previsione di spesa, il valore del piano regolatore è molto relativo. L’istruttoria
 che precedette la compilazione della legge era stata assai sommaria, per la
spinta degli urgenti bisogni: e dopo, per la compilazione del piano, non si credette
opportuno, a risparmio di tempo e di spesa, provvedere ad accertamenti troppo particolareggiati,
 che avrebbero potuto difficilmente riuscire precisi e prevedere i risultati