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dei progetti esecutivi, e comunque avrebbero perduto facilmente ogni efficacia
col trascorrere del tempo, mentre la legge ripartiva gli stanziamenti in diciotto anni,
e nella pratica l’esecuzione di tutto il programma avrebbe richiesto indubbiamente
un tempo molto maggiore. Una larga istruttoria, per accertare i veri bisogni e determinare
 con ogni possibile approssimazione la spesa occorrente, sarebbe forse in via
generale più opportuna ed utile prima della presentazione delle proposte di legge in
Parlamento, perchè questo possa decidersi con cognizione di causa, anzichè dopo
l’approvazione, per la formazione del programma. Decretati i lavori infatti, la deter-‘ninazione
 della spesa può servire di guida e di norma per lo svolgimento dell’azione
 amministrativa, ma poco influisce sulla direttiva generale.
Maggior valore ha il piano regolatore come graduatoria di esecuzione. L’approvazione
 di una legge di lavori pubblici suscita nelle popolazioni interessate e negli
enti che le rappresentano desideri vivissimi ed aspirazioni molteplici che richiedono
tutte un pronto soddisfacimento. Le attese pazienti di secoli si tramutano in richieste
pressanti, insofferenti di ogni più piccolo indugio; ed uno stato di cose che rimonta
ai tempi più lontani si vorrebbe modificato nel volgere di pochi anni.
Invece per ragioni economiche non solo, ma per le necessità tecniche (27 tempo
tecnico per la esecuzione dei lavori, 72 personale, i progetti), e sociali (la mano d’opera,
È salari, le imprese), l'attuazione di un programma vasto di opere pubbliche non può
compiersi che in un certo numero di anni. Ed allora occorre graduare le opere secondo
la loro urgenza, istituire una scala di comparazione dei diversi bisogni ai quali si deve
soddisfare ed, in base a questa comparazione, determinare l'ordine di precedenza.
Ma in pratica il problema si presenta più complesso; perchè, oltrechè a criteri di
comparazione generale, bisogna soddisfare ad esigenze di distribuzione locale e territo--iale,
 ripartendo, anche nel tempo, equamente i benefici tra le diverse Provincie, e
-ella Provincia tra i - diversi Comuni. Compito delicatissimo questo, pel quale può
non essere superfluo un organo speciale, in cui forse potrebbero trovar posto anche
-appresentanze dirette degli interessi locali.
Il regolamento stabilì alcuni criteri fondamentali per l’ordine di esecuzione dei
lavori in ciascuna provincia (art. 268): 1) per le strade si tien conto della spesa e del
difetto di viabilità; 2) per i rimboschimenti, per i rinsaldamenti e per la sistemazione
idraulica, è data la precedenza ai lavori che concorrono alla difesa degli abitati minacciati
 da frane, tenuto conto del relativo grado di urgenza, ed ai lavori nella parte
montana dei bacini connessi con opere di bonifica; 3) pei lavori di bonifica è data la
preferenza a quelli delle zone malariche più prossime agli abitati; ‘4) pei lavori di
consolidamento delle frane, minaccianti gli abitati indicati nella tabella G della legge,
è data la preferenza a quelli che occorrono per preservare gli abitati da pericoli imminenti
 o prossimi, Criterio generale di preferenza è poi il trovarsi i lavori in corso di
“ostruzione, o l’essere stati già concessi sussidi, o infine il trovarsi già pronti i progetti.