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Per assicurare la costante composizione degli uffici, secondo i quadri della legge
del 1910, e per evitare la mutabilità ed instabilità del personale, converrebbe che
alla Direzione Generale dei Servizi Speciali, cui è affidata la esecuzione della legge,
fosse riservato un più diretto intervento per quanto concerne le variazioni nella complessiva
 destinazione dei funzionari, e sopra tutto per i cambiamenti di essi, in modo
che questi non potessero effettuarsi senza l’assenso della Direzione medesima, Essa,
infatti, mantenendosi in continuo contatto con gli uffici e ben consapevole delle reali
esigenze di ciascuno di essi in rapporto ai lavori da compiere, potrà meglio vagliare
l’opportunità delle eventuali riduzioni o dei necessari aumenti del personale e giudicare
della convenienza o meno di consentire i movimenti del personale stesso, in relazione
alle necessità degli uffici ed in guisa da mantenerli in una operosa condizione di
stabilità. Tale norma fu già attuata per i servizi dipendenti dal compartimento del
Magistrato alle acque, e potrebbe essere opportunamente stabilita anche per i servizi
di competenza della Direzione dei Servizi Sveciali, che hanno un carattere prevalentemente
 territoriale e locale.
Potrà poi esaminarsi se non sia il caso di attuare una migliore ripartizione del
personale stesso nei vari uffici del Genio Civile di Calabria, in guisa da adibirlo in
maggior numero 1à dove maggiore si appalesa. la necessità di far presto, sia in relazione
 alle esigenze locali, sia applicando un giusto criterio di giustizia distributiva,
in rapporto alla opportunità di affrettare la esecuzione di opere pubbliche in quelle
regioni nelle quali più tarda si è verificata l’attuazione delle provvidenze portate dalla
legge del 1906.
In tale ulteriore elaborazione dovrà studiarsi la convenienza di attuare un beninteso
decentramento, aumentando o meglio ripartendo, specie in vista delle difficoltà delle
comunicazioni e della esigenza di un continuo e sicuro controllo, le esistenti sezioni
distaccate, sicchè esse possano esplicare la loro opera nelle località nelle quali più evidente
 se ne manifesta il bisogno, agendo con una certa indipendenza dagli uffici
principali, in guisa da non essere di troppo inceppate nel loro ordinario lavoro.
In applicazione della legge del 1906 furono istituite, come sopra dicemmo, varie
sezioni distaccate, e cioè: in provincia di Catanzaro, a Monteleone, a Nicastro ed a Cotrone;
 in provincia di Cosenza, a Rossano, a Castrovillari ed a Paola; in provincia
di Reggio Calabria, a Palmi ed a Gerace. La ripartizione e destinazione di tali sezioni
 rimase immutata dal 1007 ad oggi: solo recentemente è stata soppressa quella
di Monteleone.
Occorre però che sia riesaminata la questione del decentramento con le sezioni distaccate,
 tenendo conto anche della necessità di intensificare l’attuazione dei lavori ai
bacini montani dei corsi di acqua, necessità sulla quale si basa tutta l’economia della
nuova legge 13 luglio 1911, n. 774, che, per la esecuzione del vasto programma di rigenerazione
 idraulico-forestale, ha previsto la creazione di uffici misti e di sezioni di-