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B) I PROGETTI ED 1 SUPPLETIVI.

Dopo l’organizzazione amministrativa degli uffici, uno stadio preliminare per
l’attuazione della legge è stato costituito dallo studio e dalla preparazione dei progetti.
L’articolo 111 del regolamento 24 dicembre 1906 obbligava le Provincie ed i
Comuni a trasmettere entro due mesi ai rispettivi uffici del Genio Civile i progetti di
massima e definitivi precedentemente compilati per le opere stradali previste dalla
legge del 1906. Però pochi furono i progetti trasmessi dagli enti locali e quei pochi
richiesero generalmente un lavoro faticoso di revisione e di modifica, sicchè può
ritenersi che, pei nuovi appalti, i progetti dovettero essere quasi tutti preparati dagli
uffici del Genio Civile. Non solo, ma anche per le opere in corso di esecuzione i
progetti già appaltati dovettero essere quasi sempre riveduti od integrati con suppletivi.
Data la molteplicità delle opere e le difficoltà naturali delle quali sopra si è fatto
cenno, lo studio e la compilazione dei progetti importarono un lavoro lungo ed intenso
da parte degli uffici per tener conto della mutabilità delle condizioni locali e per
corrispondere alle molteplici esigenze degli enti interessati.
In questa preparazione contrastano, come sempre, due necessità opposte. Da un
lato il bisogno di affrettare la presentazione dei progetti per gl’insistenti reclami delle
popolazioni che vogliono vedere iniziate le opere di loro interesse, dall'altro la necessità
 invece di studi accurati e precisi per evitare che i progetti non corrispondano
alle esigenze tecniche ed economiche e si manifestino in pratica inattuabili. come
qualche volta è accaduto.
L’Amministrazione ha procurato di conciliare queste due necessità, dando, per
evidenti ragioni di convenienza amministrativa, la prevalenza alla seconda, poichè la
preparazione dei progetti è atto d’importanza gravissima ed ha influenza decisiva
nello svolgimento degli appalti.
La maggior parte degl’ inconvenienti che si notano nella esecuzione delle opere
dipende da insufficienza delle previsioni, dal mancato o incompleto studio delle località
dove si devono svolgere i lavori, dai deficienti accertamenti dei luoghi di provenienza
dei materiali e da valutazione non precisa dei prezzi.
Dare corso a progetti affrettatamente o incompletamente studiati vorrebbe dire
danneggiare gl’interessi dell’Amministrazione, senza alcun vantaggio, anzi con danno,
delle popolazioni interessate alla esecuzione delle opere, perchè l’affrettare gli appalti
con progetti incompleti importa poi ritardi più gravi durante lo svolgimento degli
appalti stessi, sia per le questioni che sorgono con le imprese assuntrici, sia per gli
ostacoli che derivano necessariamente dalle constatate deficienze di progetto e dalla
necessità di ripararvi con nuovi studi e nuove perizie.