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dipendenti dall’evento straordinario del terremoto divennero di comune conoscenza
quasi subito dopo il suo verificarsi, sicchè, gli appaltatori specialmente ben presto
poterono farsi un concetto della quantità delle forze lavorative e del tempo necessario
 per riparare i danni da quello prodotti. Chè se poi la elevatezza del costo della
nano d’opera perdurò anche dopo il periodo del maggior bisogno di essa, ciò dovette
dipendere da un fatto e da una tendenza di ordine più generale, che nemmeno era
possibile ignorare e che, comunque, non rappresenta uno di quegli avvenimenti improvvisi
 ed imprevedibili che inaspettatamente possono sconvolgere l’equilibrio del
mercato e l’economia degli appalti.
Differente soluzione ha dovuto, invece, essere adottata quando è accaduto che
durante la esecuzione dei lavori le impresè hanno subito le conseguenze del fatto
straordinario del terremoto, veramente imprevedute ed imprevedibili all’epoca della
stipulazione dei rispettivi contratti di appalto.
L’accoglimento delle domande per questo titolo avanzate dalle imprese si è imposto,
 anche in sede amministrativa, allorchè trattavasi di proseguire, in base ad
antichi contratti, lavori che per circostanze speciali erano rimasti per molti anni sospesi,
 sicchè sarebbe stato impossibile riprenderli ai vecchi prezzi divenuti del tutto
inadeguati.
All’infuori di tali ipotesi, e cioè quando gli appaltatori avevano assunto lavori in
base a progetti di data relativamente recente e quindi con prezzi verosimilmente
rispondenti alle condizioni del mercato, ’Amministrazione ha procurato, per quanto
possibile, di tenere fermo il principio della invariabilità dei prezzi di appalto, ancorchè
 le imprese avessero dovuto subire il rincaro dei salari dipendenti dai sopravvenuti
 terremoti. Senonchè, in seguito a quasi costanti decisioni arbitrali e pareri dei
corpi consultivi, ha dovuto cedere alle domande di maggiori compensi per tale
motivo avanzate dagli appaltatori. Sono da ricordare in proposito i lodi: 22 agosto 1909
nella vertenza con l’impresa Alfonso Fasolino per i lavori del tronco « Bagni di
‘auardia-Acquappesa » della provinciale n. 118 (Cosenza); 27 dicembre 1909 nella
vertenza con l’impresa Alfio Ziino per i lavori del tronco « Sella Cerasia-Le Camsarie
 » della provinciale n. 22 (Reggio Calabria); 5 febbraio 1911 nella vertenza con
l’impresa Cazio Fragalà per i lavori del tronco « Monterosso-Angitola » della nazionale
 n. 66 (Catanzaro); 17 luglio 1911 nella vertenza con l’impresa Adone Aletti
per i lavori del tronco « Amendolara-Canale di Ferro » della provinciale n. 117 (Cosenza);
 17 dicembre 1912 nella vertenza con l’impresa Silvio Ambrogi per i lavori
del tronco « Sella Acquaramata-Sella Scifo » della nazionale n. 63 (Cosenza). i
Con queste pronuncie è stato, infatti, ritenuto che la stazione appaltante debba
concedere all’appaltatore un aumento dei prezzi per fatti veramente straordinari come
il terremoto, purchè il rincaro della mano d’opera sia dipeso esclusivamente da essi,
indipendentemente da quegli aumenti di costo già avvenuti per cause consimili o