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NOTE AL PARAGRAFO 2.

(1) Un sensibile aumento, pur sempre inferiore a quello che si può ritenere avvenuto nella Calabria
— per la quale mancano i dati — è stato rilevato dall’ Ufficio del lavoro per i salari nell’ industria ejdilizia
 in Italia, durante il periodo 1906-1909, Vedi Salari ed orari nell’industria edilizia, Roma, 1911 .
Ufficio del lavoro.
(2) Ctr. Annuario Statistico Italiano, Vol. IL, pag. 27; Roma, 1912,
(3) Circa l'influenza dell’emigrazione sui salari dei contadini in Calabria, nel periodo 1901-1906, può
onsultarsi la pubblicazione dell'Ufficio del lavoro: Materiali per lo studio delle condizioni dei lavoralori
 della terra nel Mezzogiorno, Parte II, Roma, 1909.
(4) Cfr. Atti Parlamentari, Senato, Leg. XXII, I° Sess. 1904-1906, n. 252, pag. 3.
(5) Cfr. L’Opera del Ministero dei Lavori Pubblici nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908, pag. 89, Roma, 1912.
(6) Veggasi la Tabella che si riporta alla pagina seguente, I dati sulle giornate di lavoro fatte da
&gt;perai impiegati in opere pubbliche in Calabria sono stati desunti dal Bollettino dell’Ufficio del Lavoro,
Anni 1906-9111. — Per gli anni anteriori al 1906 mancano i dati relativi alla provincia di Cosenza e
dopo il 1908 mancano quelli relativi alla provincia di Reggio Calabria.
(7) È utile riassumere la motivazione giuridica della massima affermata dalla giurisprudenza arbi-:rale
 che l’Amministrazione debba adeguato compenso alle imprese che, per effetto di eventi straordinari
 e del tutto imprevedibili all’atto dell’aggiudicazione, siano rimaste danneggiate nell'esecuzione dei rispettivi
 appalti: &lt; Secondo concordi giudicati il contratto di appalto non può comprendersi tra quelli indicati nell’articolo
 1102 del Codice Civile, nei quali, per entrambe le parti, o per una sola, il vantaggio dipende da
un avvenimento assolutamente incerto che si sottrae a qualunque calcolo di prevedibilità. La enumerazione
 contenuta in quell’articolo, se è esemplificativa, comprende tuttavia tutti i contratti di pura sorte
contemplati dal Codice, e conterrebbe anche l'appalto, se il legislatore lo avesse ritenuto puramente aleatorio.
 Questo contratto ha, invece, carattere misto, commutativo ed aleatorio ad un tempo, in quanto che
l’alea, pure avendovi una parte importante, come l’ha ad esempio anche nel contratto di locazione di
fondi rustici, non ne è l’elemento essenziale, tanto vero che le parti vi addivengono in base a calcoli di
probabilità e di comune prevedibilità.
Le disposizioni della legge sui lavori pubblici relative al risarcimento dei danni di forza maggiore
&gt;d alla facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto, mediante indennizzo, non sarebbero possibili
 se si trattasse di un contratto di pura sorte. Trova, invece, qui pure applicazione la teorica della
presupposizione, non ammissibile nei contratti di pura sorte, ma che nei misti, senza escludere l’alea. la
contiene nei limiti entro i quali l’implicito consenso delle parti l’ha accettata.
Ora da questi certamente esorbita il sopraggiungere di circostanze imprevedute ed assolutamente
mprevedibili all’atto della stipulazione e che sono pertanto rimaste fuori della intenzione delle parti.
Non ostano al riguardo gli articoli 526 della legge sui lavori pubblici e 1640 del Codice Civile, i quali,
nel determinare la invariabilità dei prezzi, hanno voluto includervi anche i casi fortuiti ordinari non
uscenti dalla cerchia della comune prevedibilità, perchè tali disposizioni non contemplano i casi for-:uiti
 straordinari ed impreveduti che lo stesso Codice, nella medesima materia della locazione e conduzione
 di opera, vuole esclusi dalla espressa convenzione con la quale l’affittuario si assoggetti anche ai
sasi fortuiti (art. 1620 e 1621 del Codice Civile) ».