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E) 1 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.

La legge speciale, decretando l’esecuzione di molteplici opere pubbliche in Calaoria,
 affidò eccezionalmente allo Stato compiti che, secondo i criteri generali di diritto
pubblico, sarebbero stati di diretta spettanza degli enti locali. Mutò dunque non soltanto
la ripartizione degli oneri, ma 1a funzione stessa sociale dei diversi enti pel conseguimento
 di pubblici fini, prescindendo dal carattere di particolarità e dall’interesse essenzialmente
 locale di determinati servizi, per elevarli a servizi di carattere e di interesse
 generale. Si tratta però di una deroga eccezionale e provvisoria alla normale
competenza dei diversi enti pubblici : poichè il compito dello Stato si esaurisce con
la costruzione dell’opera di interesse locale ed ogni lavoro successivo, di manutenzione,
riparazione o ricostruzione, rientra nelle ordinarie attribuzioni dell’ ente cui l’ opera
appartiene.
Il rapporto giuridico che si forma tra lo Stato e gli enti locali in conseguenza
di queste speciali disposizioni potrebbe considerarsi una specie di successione tra enti
subblici, ma il limite suaccennato sembra escludere che di successione vera e propria
vossa trattarsi, data la temporaneità della sostituzione.
Se volesse ricercarsi tra le forme giuridiche quella che presenta maggiori anaiogie
 col rapporto anzidetto, potrebbe piuttosto pensarsi ad una forma di negotiorum
vestio di diritto pubblico, quale fu vagheggiata dal Teczner nella dottrina tedesca, e di
cui un esempio tipico è stato trovato nella disposizione dell’art. 126, 1° comma, della
legge sui lavori pubblici (1). Può obbiettarsi che a questa speciale negotiorum gestio
non corrisponde una azione contraria per l’utzliter gestum': ma oltrechè ciò non è in
senso assoluto esatto, perchè in alcune categorie di opere è conservato il contributo,
sebbene in misura minore, degli enti locali interessati, ed è risaputo che in diritto privato
 la negotiorum gestio si può verificare anche per un comproprietario od un consocio
 sulla cosa comune; non sembra in ogni modo che l’actio unegotiorum gestorum
:ontraria debba ritenersi requisito essenziale per la sussistenza della figura della gestione
 (2).
Non è del resto il caso di insistere troppo sulla natura del rapporto del tutto
speciale che trova la sua disciplina e le sue limitazioni nelle disposizioni della legge
e del regolamento: ma il riavvicinamento potrebbe contribuire alla soluzione di alcune
 questioni particolari che si presentano nell’attuazione della legge, specialmente
sull’estensione e sui limiti degli obblighi dello Stato nell’esecuzione dei lavori e sugli
eventuali diritti, in confronto dello Stato, dei terzi che hanno stipulato antecedentemente
 contratti con gli enti locali.