stione della viabilità interna. Le strade di allacciamento, le strade di accesso alle
stazioni ed agli approdi devono servire a condurre da un paese ad un altro, o da un
paese alla rete viabile generale, alla stazione od all’approdo; ma per corrispondere
a questi fini della legge non è necessario che la strada penetri nell’ abitato che si
vuol ricongiungere e tanto meno che lo attraversi. Le traverse interne pertanto non
devono costruirsi se. non quando siano assolutamente imposte da necessità tecniche
di tracciato, tanto più che esse importano forti aumenti di spesa e contestazioni ed
intralci per le espropriazioni. E le strade comunali delle suddette categorie devono
collegare le località a cui servono, ma soffermandosi all’estremo limite esterno degli
abitati, e senza penetrare affatto nell’interno dei paesi. Tuttavia si è ammesso che
debba rendersi agevole l’accesso pedonale agli abitati se le strade interne non sono
carreggiabili, e possibile anche la sosta e lo scambio dei veicolì con un piazzale, se
il paese ha già strade carrozzabili. Si ammette in sostanza che le strade esterne debvano
 convenientemente ricongiungersi alla viabilità interna (4).
Lo Stato non può, nè deve fare di più di quel che farebbe il Comune se ragioni
prevalenti di ordine pubblico non gli avessero eccezionalmente e momentaneamente
tolto questo compito; deve fare cioè tutto quello che, ai fini speciali previsti dalla
legge, può considerarsi necessario ed anche utile, sempre però nei limiti delle finalità
stesse ; tralasciando quello che è superfluo o che risponde ad esigenze di ordine diverso.
 In base a tale criterio non solo di equità, ma di diritto, va risoluta la questione
degli addentramenti e vanno risolute le altre questioni di modalità più o meno economiche
 di tracciati, delle quali si farà cenno più particolare trattando delle diverse
categorie di opere. Se le opere devono essere dirette esclusivamente a quello speciale
fine che la legge ha voluto tutelare, non devono ammettersi come opere di ‘consolidamento
 o di sistemazione idraulica, opere dirette a migliorare l’edilizia o a tutelare
l’igiene, e non si dovrebbero ammettere in genere opere parziali che servano non al
:aggiungimento del fine generale, ma alla soddisfazione di bisogni momentanei ed
urgenti, come le parziali difese idrauliche che non si riconnettano alla sistemazione
zenerale del corso d’acqua.
È poi da rilevare che l’obbligo dello Stato termina con la costruzione delle opere,
salvo per le strade il periodo biennale di manutenzione di cui all’art. 32 della legge
25 giugno 1906 (5): di guisa che, consegnata l’opera all’ente interessato, anche se essa
andasse interamente distrutta, non sarebbe più invocabile la disposizione della legge
speciale per l’intervento dello Stato. Si può però discutere se l’obbligo dello Stato
permanga quando alla consegna siano stati chiesti lavori complementari, e la questione
 va risoluta nel senso che, se danni avvenissero per la mancanza dei lavori di
completamento richiesti al collaudo e riconosciuti ammissibili, la riparazione dei danni
dovrebbe rimanere a carico dello Stato.
Generalmente però i lavori complementari comprendono richieste di opere acces-