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sorie e di comodità piuttosto che di necessità, per la tendenza degli enti interessati
a riversare il maggior onere possibile, anche quello relativo alla futura manutenzione,
sullo Stato. Qualche remora si è dovuto porre al dilagare di questi lavori complementari,
 e specialmente al ripetersi indefinito delle domande; perchè, concesse le
prime opere di completamento, al collaudo di queste, nuove pretese si affacciavano
da parte degli enti e così via di seguito. Recentemente per evitare questo concatenarsi
 di domande, si è ravvisata l'opportunità di affidare agli enti stessi l’esecuzione
dei lavori di completamento, mediante la corresponsione di una somma fissa ed invariabile
 risultante da apposita perizia, compilata dall’ ufficio del Genio Civile e regolarmente
 approvata, e previo accertamento . della buona esecuzione dei lavori stessi.
Con ciò non solo si evita il ripetersi delle domande al collaudo, ma si rende definitiva
 la consegna dell’opera, liberaddo per essa lo Stato da ulteriori responsabilità; e,
data la grave mole delle opere da eseguire e l’onere sempre più forte che per esse
risulta, occorre che si cominci a rendere per qualche parte definitivamente compiuto
l’obbligo imposto dalla legge. Rimane l’inconveniente della scarsa capacità degli enti,
è specialmente dei Comuni e Consorzi del Mezzogiorno, ad eseguire i lavori; incapacità
che si manifesta anche per la successiva manutenzione e conservazione: ma a questo
inconveniente d’indole generale occorrono rimedi più sostanziali, che escono dall’amvito
 dell’applicazione legislativa, e rientrano tra le riforme che si possono appunto
alle disposizioni vigenti apportare.
Comunque, i lavori complementari finora eseguiti od in corso di esecuzione, in
confronto dei non molti lavori stradali ultimati e collaudati, rappresentano una cifra
piuttosto rilevante, quasi il so °/, dell’importo dei lavori principali; ma la proporzione
 va considerata con molte riserve, tenuto conto che il confronto è stato per necessità
 limitato a poche opere e che ora criteri più rigorosi e più cauti si vanno adottando
 (6), e che parecchi lavori suppletivi eseguiti in corso d’appalto rappresentano
opere complementari anticipatamente richieste,
Intanto le premure pressanti ed insistenti degli enti locali per la più sollecita
ssecuzione delle opere di loro interesse hanno dato origine ad una speciale disposizione,
 che può dirsi costituisca una possibilità di deroga parziale ad una deroga ge-2erale.
 Poichè non era possibile allo Stato provvedere contemporaneamente a tutte
è nemmeno a molte delle opere previste, e soddisfare anche a tutte le ragioni di urgenza,
 si è introdotta con la legge g luglio 1908, n. 445 (art. 60), una nuova disposizione per
‘a quale le Provincie ed i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi
 direttamente, l’esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplate
dalle leggi speciali. Il rimborso della spesa anticipata dalle Provincie e dai Comuni
sarà fatto senza interesse dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l’opera avrebbe
dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per
ciascun esercizio previsti nel piano medesimo. Il versamento allo Stato dell’eventuale