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contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata
 ai sensi del presente articolo, sarà effettuato a decorrere dall’esercizio finanziario
 immediatamente successivo a quello in cui avrà avuto luogo il pagamento di rimvborso
 della spesa anticipata. I progetti dei lavori saranno compilati a cura delle Provincie
o dei Comuni che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori.
In ciascun progetto sarà computata, per spesa di compilazione, di direzione e
sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell’ammontare dei lavori e delle
2spropriazioni. Il collaudo delle opere sarà eseguito, con le norme vigenti per i lavori
 di conto dello Stato, da un funzionario del Genio Civile, il quale dovrà accertare
 che l’opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal
\inistero.
Queste disposizioni tendono ad accelerare l’esecuzione dei lavori, ma ritornano,
in sostanza, allo stato di diritto precedente alla legislazione speciale, salvo che per
l’onere della spesa. È naturale peraltro che esse non abbiano dato risultati molto
apprezzabili, poichè sussistono sempre quelle condizioni di incapacità e di impotenza
cecnica degli enti locali, che determinarono già l’avocazione allo Stato dell’esecuzione
delle opere, e la deroga al principio generale della ripartizione delle funzioni tra gli
enti pubblici. Ora si è voluto ovviare agli inconvenienti risultanti da questa deroga
con un ritorno alle norme ordinarie di competenza, che si erano già riconosciute
inapplicabili. Nelle provincie meridionali il decentramento autarchico non ha fatto
Suona prova e si dimostra ogni giorno e per diverse funzioni insuscettibile di fruttuose
 applicazioni. Se però ad un decentramento sì vuol ritornare, per sollevare l’Amministrazione
 centrale del soverchio ed ingombrante peso e per rendere più agile e
sollecita l’azione amministrativa, bisognerebbe pensare a forme di decentramento isti--uzionale
 o burocratico, spinte eventualmente sino ad una vera autonomia finanziaria.
Come era da prevedersi, pertanto, l’articolo 60 della legge del 1908 ha avuto limitatissima
 applicazione; anzi fino ad oggi per una sola opera stradale di piccolo
importo e di competenza provinciale è stato applicato. Esso d’altra parte, così com’è
‘ormulato, presenta qualche lacuna e deficienza, perchè non è cauto per lo Stato, che
sostiene i maggiori oneri nell’esecuzione di queste opere, abbandonare l’intera gestione
agli enti locali, che tendono, come già si è visto, ad eccedere nelle spese e che per
la loro imperfetta organizzazione offrono assai scarse garanzie di efficace tutela degli
interessi della gestione di fronte alle imprese avide e accorte. Già per le strade provinciali,
 eseguite a cura diretta delle Provincie, si sono spesso verificate liti onerosissime
 ed intricatissime, nelle quali lo Stato non ha creduto di intervenire direttamente,
ma delle quali ha dovuto sostenere poi, per la sua quota, le conseguenze disastrose:
:anto che è parso prudente esaminare, insieme all’Avvocatura generale erariale, se non
sia più conveniente per l’Amministrazione, non mantenersi estranea alle vertenze del
cenere, per riservarsi poi un platonico giudizio sull’ammissibilità a contributo della