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spesa, ma intervenire invece, quando proceduralmente sia possibile, a lato dell’Amministrazione
 provinciale, per tutelare insieme gli interessi comuni ed anche per opporre
 a questa le eventuali eccezioni nei casi in cui, per la natura della contestazione,
la responsabilità risultasse doversi attribuire esclusivamente al gestore diretto per sua
colpa grave.
Quando poi si debba concedere l’esecuzione anticipata di opere a termini dell’art.
do, sembra opportuno stabilire senz'altro che la spesa venga calcolata a forfait in
base ai progetti regolarmente approvati ed ai suppletivi riconosciuti necessari per esigenze
 tecniche o forza maggiore, rimanendo lo Stato completamente liberato dagli
oneri dipendenti da contestazioni con le imprese o da altre accidentalità della gestione
che non siano quelle suindicate.
In questi termini è stata recentemente concordata un’importantissima convenzione
con la provincia di Reggio Calabria per l’anticipata esecuzione dei ponti ancora da
costruire nella strada litoranea ionica e di altri due ponti su altre provinciali.
Si tratta di parecchi milioni di lavoro (l’ammontare sarà determinato dai progetti
 esecutivi da compilarsi a cura della Provincia e da approvarsi dallo Stato), che
la provincia di Reggio si ripromette di eseguire in due o tre anni, e che lo Stato
rimborserà in rate annuali non superiori a L. 500.000, in proporzione alla metà dell’importo
 dei lavori eseguiti. L’iniziativa è encomiabilissima, ed è da sperarsi che l’energia,
 lo slancio e l’intelligente attività di quella Deputazione provinciale e del suo
attuale Presidente Comm. Reitani, e la capacità dei funzionari preposti agli uffici
tecnici ed amministrativi provinciali, sappiano condurlà onorevolmente a completa
attuazione, |
L’ente Provincia è già qualche cosa di più organico e complesso :. e potrebbe,
sia pure con opportune riforme, riuscire capace di assumere qualche nuova funzione;
e se nuovi organismi autarchici o burocratici non potranno crearsi, la Provincia dovrebbe
 essere la base di qualunque tentativo di riforma.
Ai rapporti che le disposizioni delle leggi speciali creano tra Stato ed enti locali
autarchici, si ricollegano alcune questioni che sono sorte con i terzi per contratti precedentemente
 stipulati, Tali questioni riguardano in ispecial modo i lavori delle strade
comunali obbligatorie ‘già appaltati precedentemente alla legge dai Comuni, ed esse
troveranno quindi altrove sede più particolare di trattazione. Come tesi generale è
forse il caso di rilevare qui che, sia applicando i principî della negotiorum gestio, sia
quelli della successione tra enti pubblici, dovrebbe ritenersi intervenuta una novazione
 sia nell’oggetto (per la diversa natura e disciplina degli appalti a cura dello
Stato), che nel soggetto del contratto, e dovrebbe ammettersi quindi in astratto il
diritto di risoluzione, per lo Stato, e pei terzi contraenti, salvo per questi ultimi, in
caso di risoluzione ad iniziativa dello Stato, il diritto agli eventuali compensi a termini
 di contratto in confronto degli enti coi quali hanno contrattato (7).