- 151 —
Pl

Analoga è la questione sollevata da qualche progettista per il pagamento dei
progetti fatti compilare dai Comuni prima della legge, e non utilizzati per il sostituirsi
 dallo Stato, e quella di compensi non corrisposti per espropriazioni antecedentemente
 avvenute.
Però, per ragioni di opportunità pratica, il regolamento all’art. 259 ha ammesso
la prosecuzione dei contratti in corso, purchè non stipulati dopo la pubblicazione della
legge (art. 261), ed ha dettato norme speciali per la distinzione della vecchia dalla
nuova gestione (art. 260).
Quanto ai Consorzi che dovrebbero assumere la manutenzione delle opere idrauliche
 di 3% categoria e delle bonifiche, e che potrebbero in alcuni casi sostituirsi utilnente
 allo Stato, nessuno di essi ha avuto occasione finora di esplicare una qualche
azione, e soltanto di recente, ad iniziativa della Direzione Generale, si sta tentando
la costituzione di un ente per l’esecuzione di importanti lavori di bonifica.

NOTE AL PARAGRAFO £.

(1) V. Bronpi, Le pubbliche amministrazioni e la gestione di affari, Torino, 1901, cap. ult,
(2) PaccHioNI, Trattato della gestione di affari altrui, Venezia, 1907.
(3) Per un tratto Zinetta-Timpa del Santissimo del tronco Grimaldi-Aiello della nazionale n. 63
ina variazione di tracciato richiesta dagli interessati e non ammessa dal Ministero, su parere conforme
|6 settembre 1913 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avrebbe importato una maggiore spesa
ja L. 900,000 a L. 2.100.000, cioè di lire 1,300.000,
(4) Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Sezione 1) 14 novembre 1908, n. 1408, per
a strada di Savoia di Lucania (Potenza); 29 ottobre 1909, n. 1220, per la strada di Albi (Catanzaro);
&gt;arere del Consiglio di Stato (Sez. II) 17 settembre 1910, n, 2777. -
(5) Per le opere idrauliche che siano classificate in 22 categoria a termini dell’art. 37 della legge
jel 1906, lo Stato provvede alla manutenzione per conto del Consorzio degli interessati, contribuendo
nella spesa col 50 %/,.
(6) Lavori complementari chiesti all'atto del collaudo dalle Provincie e dai Comuni, dal 30-6-806 al 3-6-1913.

Importo lavori stradali
ultimati dopo il 20 giugno 1906
esclusi
-uel li relativi a strade nazionali

2 2832 532 02

Importo dei lavori complementari
chiesti
dagli enti locali all’atto del collaudo
ultimati
3 in corso di esecuzione e di studio

1,141.300.00

Percentuale dei lavori complementari

49,96 fo

(7) V. E. OrLAnDo, Un caso di successione tra Comuni, in Rivista di diritto pubblico. 1910.